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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda l’opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Una socia/creditrice chiedeva l’ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito complessivo di euro 7.380,00, asseritamente derivante da versamenti eseguiti in forza di due contratti di adesione a fondi interni della cooperativa: un "Contratto di adesione al Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci n. 680" e un "Contratto di adesione al Fondo Accumulo – CSFP Ordinario-annuale n. 681". Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che i contratti non avessero data certa, che la prova testimoniale fosse inammissibile perché generica, e che la documentazione bancaria prodotta dimostrasse solo l’uscita delle somme dal conto della ricorrente, non anche l’effettivo incasso da parte della cooperativa. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta (RID, contabili, assegno, estratti conto, attestazioni bancarie e PEC), idonea a provare sia la data certa dei contratti, sia l’esistenza del credito. La Corte ha ritenuto fondata solo la censura relativa al primo credito (euro 3.500,00), osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l’assegno emesso dalla creditrice, la sua negoziazione e l’attestazione bancaria di addebito fossero fatti idonei a rendere certa l’anteriorità del documento rispetto alla procedura; invece ha condiviso il rigetto della seconda voce (euro 3.850,00), ritenendo non censurabile l’accertamento del Tribunale circa l’inidoneità dei RID e della correlata autorizzazione ad attestare la data certa o l’esistenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla prima posta di credito, ritenendo che il Tribunale non avesse compiuto il necessario accertamento sulla idoneità della documentazione bancaria a dimostrare la data certa del contratto e l’anteriorità del credito rispetto alla procedura. Per la seconda posta di credito, invece, ha dichiarato il motivo inammissibile, confermando sostanzialmente il rigetto per difetto di prova. La causa è stata rinviata al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola prima domanda e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Il commissario liquidatore è terzo rispetto al rapporto sottostante; quindi, per opporre il documento alla procedura concorsuale, il creditore deve provare che la scrittura abbia data certa anteriore all’apertura del concorso. La data certa può risultare sia dai fatti tipici indicati dalla norma sia da fatti atipici, purché obiettivi, non dipendenti dalla parte e sottratti alla sua disponibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata per la valutazione del materiale probatorio documentale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio nell’ammissione del credito al passivo; la Corte ribadisce che l’onere può dirsi assolto solo con documenti opponibili perché muniti di data certa antecedente alla procedura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, il commissario liquidatore o curatore è terzo rispetto al rapporto da cui deriva il credito; pertanto, la documentazione posta a fondamento dell’istanza deve essere opponibile alla procedura e, quando rilevante, munita di data certa anteriore all’apertura del concorso.
  • La data certa ex art. 2704 c.c. può derivare non solo dai fatti tipici espressamente previsti, ma anche da fatti atipici purché oggettivi, estranei alla disponibilità della parte che li invoca e tali da offrire un grado di certezza equivalente ai fatti tipici.
  • Quando il creditore deduce la prova del proprio credito mediante documentazione bancaria collegata a una scrittura privata non assistita da data certa, il giudice deve verificare specificamente se il complesso documentale sia idoneo a dimostrare sia l’anteriorità della scrittura sia l’effettiva esecuzione del pagamento verso il soggetto obbligato.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare la possibile idoneità di un fatto oggettivo esterno, come l’assegno negoziato e l’attestazione bancaria di addebito, ai fini della data certa del documento, la decisione può essere censurata in cassazione per mancato corretto governo dell’art. 2704 c.c.
  • La mera fuoriuscita di somme dal conto del creditore non basta, da sola, a dimostrare l’incasso da parte del destinatario o l’esistenza del credito verso il soggetto inserito nella procedura, se i movimenti bancari non consentono di individuare con sufficiente specificità la loro imputazione al rapporto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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