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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13965/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato contenimento della pena entro i minimi edittali e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo intrinsecamente generico e senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, che aveva già dato conto del fatto che la pena era stata determinata nei minimi assoluti di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché devoluta con censura generica e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Codice penale

    Richiamato in relazione alla disciplina delle attenuanti e della pena nel reato di furto, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.

  • Codice di procedura penale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la decisione comporta la condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento di un'attenuante non può essere accolta quando non indica puntualmente gli elementi di fatto o le ragioni giuridiche trascurate dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha già determinato la pena nei minimi edittali, la mera riproposizione della richiesta di ulteriore riduzione o di attenuante, senza critica argomentata, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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