Cassazione Civile, Ordinanza n. 08171/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere le maggiori retribuzioni asseritamente maturate per lo svolgimento di mansioni superiori di categoria C, in particolare dal maggio 1999 al pensionamento del novembre 2012, sostenendo di aver operato nell’area farmaceutica con gestione della contabilizzazione e liquidazione delle distinte riepilogative per le farmacie convenzionate e con predisposizione di determine dirigenziali di pagamento. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano escluso la prova di mansioni superiori, ritenendo che l’attività svolta fosse limitata all’immissione di dati contabili in un programma gestionale, senza controlli, coordinamento di altri operatori o attività connotate da conoscenze specialistiche/elevate o particolare specializzazione. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente ricondotto all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e dei documenti: ha sostenuto di aver gestito autonomamente un complesso procedimento amministrativo, di aver predisposto determinazioni e delibere di spesa, di non aver svolto attività meramente semplici e di aver avuto responsabilità per i controlli e i coordinamenti cui era sottoposta; ha inoltre affermato di aver svolto attività di informazione ai cittadini tramite rapporti diretti con le farmacie convenzionate e ha lamentato la mancata attivazione di una consulenza contabile, che avrebbe dovuto quantomeno far emergere i presupposti per il riconoscimento di mansioni di categoria Bs.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura non denunciava un vero vizio di legittimità, ma proponeva una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio e una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il perimetro molto ristretto del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata conteneva invece una motivazione esistente e coerente, fondata sul confronto tra declaratorie contrattuali e attività effettivamente svolta. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la doglianza sulla mancata consulenza contabile, ritenendola irrilevante a fronte della mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori. Poiché la resistente non si è difesa, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stata invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato solo come base formale del motivo, ma la censura non è stata ritenuta effettivamente sussumibile in un vizio di violazione di legge, essendo in realtà diretta contro la valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di contestare la semplice insufficienza o non condivisione della motivazione, né di proporre una nuova valutazione delle prove.
È richiamata la procedura di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta al collegio non integra incompatibilità.
La Corte ribadisce che la decisione camerale conseguente alla richiesta della parte non costituisce una fase autonoma e distinta rispetto al giudizio di cassazione.
Esclusa l’incompatibilità del consigliere/proponente a partecipare al collegio.
Esclusa la ricorrenza di una causa di astensione o ricusazione per la precedente formulazione della proposta.
art. 12 delle preleggi
Usato come criterio ermeneutico per leggere la riforma del vizio di motivazione come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, in assenza di difese della controparte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito.
- La contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, quando si traduce nella mera proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, è inammissibile in cassazione perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
- In tema di mansioni superiori, la verifica deve concentrarsi sulle attività concretamente svolte e sulla loro corrispondenza alle declaratorie contrattuali della categoria superiore; le conoscenze teoriche astrattamente possedute o la mera partecipazione a corsi di formazione non bastano, se non si prova il loro effettivo impiego nella prestazione lavorativa.
- La richiesta di accertamenti istruttori ulteriori, come una consulenza contabile, è irrilevante se la parte non ha prima fornito prova sufficiente del fatto costitutivo del diritto azionato, cioè dell’effettivo svolgimento di mansioni superiori.
- La procedura accelerata per i ricorsi manifestamente inammissibili non determina incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta, poiché tale proposta non ha natura decisoria definitiva e non costituisce una fase autonoma del giudizio di cassazione.
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