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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08200/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di indennità perequative e compensative e dell'indennità di turno, secondo la disciplina collettiva applicabile. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo tale diritto e compensando le spese dei due gradi per la natura interpretativa delle questioni e per le oscillazioni della giurisprudenza di merito. In Cassazione il lavoratore ha impugnato la sola statuizione sulle spese, sostenendo l'illegittimità della compensazione; l'ente ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 29 del contratto collettivo nella parte in cui la corte territoriale avrebbe incluso nel calcolo dei giorni di ferie anche quattro giornate di permesso/festività soppresse, applicando ad esse le medesime indennità previste per le ferie. La Cassazione ha esaminato entrambe le censure, ritenendo infondato il ricorso principale perché la compensazione delle spese è consentita anche in presenza di divergenze giurisprudenziali di merito non ancora consolidate in assenza di un intervento nomofilattico; ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale perché la disciplina delle festività soppresse prevede una retribuzione analoga a quella delle ferie quando tali giornate non siano godute nell'anno, con conseguente applicazione delle indennità già riconosciute per le ferie, in coerenza con la nozione europea di ferie annuali retribuite e con il principio del pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore, limitato alle spese di lite, sia il ricorso incidentale dell'ente datore di lavoro sul merito del trattamento economico dovuto per ferie/festività soppresse. Ha confermato la compensazione delle spese dei gradi di merito disposta dalla corte d'appello, ritenendola giustificata dalle oscillazioni giurisprudenziali e dalla natura interpretativa della questione. Ha inoltre ritenuto corretto includere nel trattamento retributivo delle giornate controverse le indennità perequative/compensative e di turno, con ulteriore condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente incidentale, oltre al raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, oltre che nelle ipotesi tipiche di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; le divergenze giurisprudenziali di merito possono integrare tale presupposto quando non vi sia ancora un assetto nomofilattico consolidato.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui limitava in modo eccessivo le ipotesi di compensazione delle spese.

  • art. 5 l. 260/49

    In coordinamento con la disciplina successiva, prevede la retribuzione delle festività soppresse quando non possano essere godute nell'anno.

  • art. 1 l. n. 90/54

    È richiamato quale norma che sostituisce la disciplina delle festività soppresse, confermando la retribuzione delle stesse in coerenza con il trattamento previsto per le ferie.

  • art. 29 dell'accordo nazionale 2015

    È interpretato nel senso che la disciplina collettiva delle festività soppresse prevede una retribuzione analoga a quella dei giorni di ferie, comprensiva delle indennità rilevanti nel caso concreto.

  • accordo collettivo del 26/4/2016

    È richiamato come fonte collettiva che, insieme all'accordo nazionale 2015, disciplina le festività soppresse e la relativa retribuzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato nel ricorso incidentale, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge/contratto collettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, dichiarato sussistente per entrambe le impugnazioni se dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite può essere legittimamente disposta quando la questione decisa presenti oscillazioni giurisprudenziali di merito non ancora stabilizzate, purché manchi un intervento nomofilattico risolutivo della Corte di cassazione.
  • In materia di ferie annuali retribuite, il lavoratore deve mantenere il pieno trattamento economico normalmente percepito in servizio, sicché le indennità che costituiscono parte stabile della retribuzione possono essere dovute anche per i giorni di ferie.
  • La disciplina collettiva delle festività soppresse, quando preveda la loro monetizzazione se non fruite nell'anno, può essere interpretata in modo coerente con il trattamento retributivo delle ferie, ove la fonte collettiva rinvii a una retribuzione equivalente.
  • Il ricorso per cassazione che censuri soltanto la regolazione delle spese incontra un limite forte quando la compensazione sia stata motivata con argomenti idonei ex art. 92 c.p.c. e coerenti con il quadro giurisprudenziale del momento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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