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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17356/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato ha ratificato la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza e, per l'effetto, ha revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a una persona ammessa a misura alternativa ex art. 94 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione si deduceva un vizio di motivazione in relazione proprio alla revoca con efficacia retroattiva, contestando la correttezza della scelta di far decorrere gli effetti della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La Corte rileva che la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze già valutate dal tribunale di sorveglianza, in particolare del comportamento tenuto dalla ricorrente fin dall'avvio della misura e della sua immediata connotazione "manipolativa".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di motivazione, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente spiegato, sulla base delle circostanze emerse sul comportamento tenuto dalla ricorrente sin dall'inizio dell'esecuzione, perché la revoca dovesse operare ex tunc. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 309/1990

    È la base normativa della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa alla ricorrente nel contesto delle disposizioni in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito di sorveglianza non è scrutinabile, se la motivazione impugnata dà conto in modo adeguato delle ragioni della decisione.
  • La revoca di una misura alternativa può essere disposta con effetto ex tunc quando il giudice accerti che il comportamento del beneficiario, sin dall'inizio dell'esecuzione, era incompatibile con la prosecuzione della misura e tale valutazione sia sorretta da motivazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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