Cassazione Penale, Ordinanza n. 35528/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 14 febbraio 2024 alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006, relativo allo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da veicoli e parti di veicoli, condotta contestata come protratta fino al 17 luglio 2019. Con il primo motivo ha dedotto l’intervenuta prescrizione del reato; con il secondo ha denunciato il travisamento della deposizione dell’operante di polizia giudiziaria, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Il 17 luglio 2026 il difensore ha depositato memoria contestando l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e insistendo per il suo accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una pedissequa riproposizione della censura d’appello, già motivatamente respinta, priva di una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano accertato che, anche dopo l’ordinanza del 13 agosto 2015 e l’installazione di blocchi di cemento da parte del Comune, l’area restava accessibile e la condotta era proseguita sino a data prossima alla contestazione del 17 luglio 2019. Il secondo motivo, pur formulato come travisamento della prova, è stato giudicato diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione; le decisioni di merito, conformi tra loro, avevano desunto la responsabilità da elementi convergenti e non illogicamente valutati. La Corte ha inoltre rilevato che la natura permanente dello stoccaggio abusivo comporta la protrazione del reato fino alla rimozione dei rifiuti, che nel caso non era avvenuta. L’inammissibilità ha impedito di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
lo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali (sia ove destinati al recupero che allo smaltimento, operazioni denominate R13 o D15) sia un reato permanente che perdura fino alla rimozione degli stessi, circostanza non occorsa nel caso di specie.
Lo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali ha natura permanente e la permanenza cessa con la rimozione dei rifiuti; non essendo avvenuta la rimozione, la condotta è proseguita.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
I motivi d’impugnazione devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione contestata, indicando le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del dissenso; la mera reiterazione di motivi già respinti non assolve tale funzione ed è inammissibile.
al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando non ricorrono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata: la mera ripetizione non costituisce una critica argomentata.
- La denuncia di travisamento della prova non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Il sindacato di legittimità investe la giustificazione razionale della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito, non la rivalutazione dei singoli elementi.
- Lo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali è un reato permanente, la cui consumazione prosegue fino alla rimozione dei rifiuti; in mancanza di rimozione, la permanenza non cessa.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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