Sentenza n. 6569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11366/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, ai fini risarcitori, le decisioni della giustizia sportiva e riconosciuto il risarcimento per l’illegittima sanzione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (federazione e CONI)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sanzione disciplinare sportiva irrogata a un tesserato, consistente nell’inibizione dalle attività federali per cinque mesi e nella sanzione pecuniaria di 1.500 euro, per tentata frode sportiva connessa alla redazione del referto e dei rapporti relativi a un incontro di tennis. Il TAR aveva accolto le censure relative alla violazione dell’art. 126 del Regolamento tecnico sportivo del tennis e degli artt. 9, comma 4, e 38 del Regolamento di giustizia FIT, riconoscendo il risarcimento di 1.440 euro per le spese sostenute nei procedimenti sportivi e di 3.000 euro per il danno all’immagine, ma negando il rimborso della sanzione pecuniaria, il danno biologico, il rimborso di 300 euro e le spese per consulenze tecniche di parte. Il tesserato ha proposto appello principale contestando il rigetto del danno biologico, la quantificazione del danno all’immagine, il mancato riconoscimento della rivalutazione e della diversa decorrenza degli interessi, il rigetto delle spese per consulenze tecniche e l’oscuramento dei dati identificativi. FIT e CONI hanno proposto appelli incidentali deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il superamento dei limiti del sindacato statale sulla giustizia sportiva, l’erronea ricostruzione dei fatti e l’insussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana e delle singole voci di danno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale sia gli appelli incidentali, confermando sostanzialmente la sentenza del TAR. Ha escluso il difetto di giurisdizione, affermando che il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sulla domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità di sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento statale. Ha precisato che il sindacato amministrativo deve svolgersi ab extrinseco: il giudice non può rinnovare il giudizio disciplinare né sostituire integralmente la propria ricostruzione a quella degli organi sportivi, ma può rivalutare le risultanze istruttorie per verificare travisamento, irragionevolezza, carenza motivazionale e incoerente sussunzione dei fatti nella fattispecie disciplinare. Nel caso concreto, le decisioni sportive erano viziate da irragionevolezza e difetto di motivazione, poiché avevano dato per certa una ricostruzione dei fatti non univocamente dimostrata, non avevano adeguatamente valutato le prove contrapposte e non avevano chiarito l’interpretazione dell’art. 126 del regolamento tecnico, decisiva per stabilire la legittimità della veste arbitrale e la qualificazione della condotta degli avversari. Era inoltre illogico isolare il contenuto del referto dalla fase precedente, poiché la configurazione degli artifici o raggiri dipendeva anche dalla comunicazione della nomina ad arbitro e dagli eventi che avevano preceduto la redazione del referto. È stata quindi confermata l’illegittimità delle decisioni disciplinari e la responsabilità solidale di FIT e CONI, non essendo stato dimostrato un errore scusabile; la gravità dell’illegittimità costituiva indice della colpa dell’amministrazione. È stato confermato il risarcimento di 1.440 euro per le spese dei procedimenti sportivi e di 3.000 euro per il danno all’immagine e alla reputazione. È stato invece confermato il rigetto del danno biologico, per insufficiente prova del nesso causale tra la patologia psichica e i fatti di causa, nonché il rigetto delle spese per consulenze tecniche di parte, non ritenute necessarie e utili. La somma liquidata per il danno all’immagine è stata ritenuta già attualizzata e comprensiva degli interessi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al saldo. È stata confermata la condanna alle spese del primo grado; le spese d’appello sono state compensate per reciproca soccombenza. È stata accolta la richiesta di non oscurare i dati identificativi dell’appellante nella pubblicazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
Il testo richiama la disciplina che riserva all’ordinamento sportivo le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, riconoscendo al giudice amministrativo la tutela risarcitoria per i danni derivanti da sanzioni illegittime.
La domanda risarcitoria conseguente a una sanzione disciplinare sportiva illegittima rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se la controversia incide su materie riservate all’autonomia dell’ordinamento sportivo.
art. 126 Regolamento tecnico sportivo del tennis
La disposizione doveva essere interpretata e applicata dagli organi della giustizia sportiva con una presa di posizione chiara e motivata, poiché risultava decisiva per stabilire la legittimità della veste arbitrale assunta e la qualificazione della condotta successiva.
artt. 9, comma 4, e 38 Regolamento di giustizia FIT
La configurazione della frode sportiva tentata richiede l’accertamento non viziato degli artifici o raggiri; non è sufficiente fondare la responsabilità su una ricostruzione illogica della sequenza dei fatti o sul solo contenuto del referto, senza esaminare adeguatamente gli eventi precedenti.
L’illegittimità delle decisioni degli organi sportivi aventi valenza pubblicistica, quando incide su situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, può integrare il fatto illecito risarcibile, purché sussistano danno, nesso causale e colpa dell’amministrazione.
Quando più soggetti concorrono nella produzione del fatto illecito, la condanna risarcitoria può essere pronunciata in solido; la ripartizione interna delle responsabilità rileva soltanto nell’eventuale giudizio di regresso.
Il principio di non contestazione riguarda fatti oggettivamente verificabili e non si estende alle valutazioni contenute in una consulenza tecnica di parte, che restano liberamente apprezzabili dal giudice.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta dal destinatario di una sanzione disciplinare sportiva illegittima, quando la sanzione incide su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se la materia disciplinare è riservata all’autonomia dell’ordinamento sportivo.
- Nel giudizio risarcitorio contro decisioni della giustizia sportiva, il giudice amministrativo non può rinnovare il giudizio disciplinare né sostituire integralmente la propria ricostruzione a quella degli organi sportivi, ma può esaminare ab extrinseco le risultanze istruttorie per accertare travisamento, irragionevolezza, carenza motivazionale o incoerente sussunzione dei fatti nella fattispecie disciplinare.
- È viziata per irragionevolezza e difetto di motivazione la decisione disciplinare che, in presenza di risultanze istruttorie non univoche, ritenga certa una sola ricostruzione dei fatti senza confrontarsi adeguatamente con le prove contrarie e senza esplicitare l’interpretazione della disposizione regolamentare decisiva.
- Nella valutazione di una frode sportiva fondata sul contenuto di un referto, la legittimità e la qualificazione del referto non possono essere esaminate isolatamente rispetto agli eventi che lo hanno preceduto, quando questi ultimi determinano il significato della condotta rappresentata nel documento.
- L’illegittimità particolarmente grave delle decisioni degli organi sportivi aventi natura pubblicistica costituisce, in via ordinaria, un indice della colpa dell’amministrazione; le incertezze interpretative o la non univocità delle prove non integrano errore scusabile se gli organi non hanno adottato una motivazione chiara, logica e controllabile.
- La consulenza tecnica di parte non è coperta dal principio di non contestazione quanto alle valutazioni medico-legali in essa contenute; il danneggiato deve provare autonomamente l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale tra la patologia e l’attività amministrativa illegittima.
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