Cassazione Penale, Ordinanza n. 11050/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per plurimi furti in abitazione aggravati e per ricettazione aggravata. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'affermazione di responsabilità per i furti fosse fondata su un quadro probatorio non univoco e non adeguatamente corroborato. In sostanza, il ricorrente chiedeva una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure sollevate mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ribadito che la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente sostenuta e il ricorso non si confronta specificamente con il percorso argomentativo della sentenza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46"
La modifica non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una nuova valutazione del fatto: resta preclusa alla Cassazione la rilettura autonoma degli elementi probatori e la sostituzione dei propri criteri valutativi a quelli del giudice di merito.
"per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46"
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., ma senza incidere sul principio per cui il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione del compendio probatorio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
"non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000)"
È richiamata a sostegno della condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso e della debenza della somma alla Cassa delle ammende.
Anche se non espressamente citato, il dispositivo applica la regola per cui, in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa lettura dei fatti, poiché l'apprezzamento della prova appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella proposta di un diverso e più favorevole giudizio di attendibilità o di sufficienza delle risultanze processuali.
- Per superare il controllo di legittimità, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando veri errori di diritto o manifeste illogicità, non una generica contestazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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