Sentenza del 26/01/2024 n. 2565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con recuperi di II.DD. e IVA, oltre accessori, per ricavi non dichiarati, sopravvenienze attive e costi indeducibili, non inerenti o imputati in modo non corretto per competenza. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso della società; la CTR della Campania, con sentenza n. 8740/8/14 depositata il 14 ottobre 2014, aveva accolto solo in parte l'appello: confermato il recupero di maggiori ricavi per 174.395 euro e annullato gli altri rilievi. La società propose ricorso per cassazione con quattro motivi; l'Agenzia resistette e presentò ricorso incidentale con un motivo. In seguito alla cartella notificata il 7 maggio 2015, la società aderì alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e documentò domanda, quantificazione degli importi e pagamenti. L'Agenzia, invitata a pronunciarsi sulla documentazione, non contestò la definizione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale né quello incidentale: ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ritenendo provato che la società avesse definito e pagato il debito erariale oggetto della lite mediante la definizione agevolata dei ruoli. Ha compensato integralmente le spese, anche in considerazione degli oneri sostenuti dalla contribuente per perfezionare la definizione, e ha escluso i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato. La sentenza della CTR non è stata quindi cassata o modificata nel merito.
Norme richiamate
Art. 6 del decreto-legge n. 193/2016
Sulla base degli elementi che precedono, la contribuente risulta aver definito il suo debito erariale alla base del presente processo ex art.6 d.l. n.193/2016.
La definizione agevolata dei carichi, una volta documentati la domanda e il pagamento degli importi dovuti, consente di considerare definito il debito oggetto del giudizio e di dichiarare cessata la materia del contendere.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all' art. 13 , comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Nel caso concreto l'estinzione del processo conseguente alla definizione agevolata non comporta il raddoppio del contributo unificato: la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione alla definizione agevolata dei carichi e il pagamento delle somme necessarie al suo perfezionamento, il giudizio relativo a quei debiti può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza decisione sui motivi di merito.
- La documentazione deve consentire di collegare la definizione e i pagamenti ai carichi effettivamente controversi; la mancata contestazione dell'Amministrazione, dopo aver avuto modo di esaminare gli atti, è valutata dalla Corte insieme agli altri elementi, ma non sostituisce la prova documentale.
- L'estinzione dovuta alla definizione agevolata non determina automaticamente l'addebito delle spese a una parte: nel caso deciso la Corte le ha compensate, tenendo conto degli oneri sostenuti dalla contribuente per perfezionare la procedura.
- La dichiarazione di estinzione del processo non comporta necessariamente il pagamento del doppio contributo unificato; la Corte deve verificare se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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