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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39766/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (evasione IRPEF) per non aver indicato nella dichiarazione 2011 elementi attivi relativi al 2010 per euro 1.462.066,60 con imposta evasa indicata in primo grado. Il ricorrente deduce violazione e errata applicazione della normativa penale e processuale (art. 4 d.lgs. 74/2000 e art. 125, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione per presunta modifica del fatto da parte del Tribunale, nonché per mancata indicazione dell'ammontare dell'imposta evasa nella sentenza. Sostenuto che somme per euro 147.232,00 corrisposte dalla YSB S.r.l. a favore di Buti dovrebbero essere qualificate come rimborso di finanziamenti soci (quindi non imponibili) oppure come dividendi occulti assoggettati solo per il 49,72% ai sensi dell'art. 49 T.U.I.R. e art. 1 D.M. 2 aprile 2008, con conseguente riduzione degli elementi attivi non dichiarati e dell'imposta evasa sotto la soglia penale di euro 150.000,00.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure consistessero in una mancata riconsiderazione di fatto degli accertamenti di merito e che la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'assenza di elementi probatori certi (mancanza della contabilità e dei bilanci della società) tali da qualificare i versamenti come finanziamenti soci o dividendi occulti. Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha dimostrato che, anche con la diversa qualificazione proposta, l'imposta evasa sarebbe risultata sotto la soglia di rilevanza penale, e non ha sollevato rilevazioni pertinenti sull'ammontare della confisca in sede di ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma che configura il reato di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie in base all'accertamento degli elementi attivi non dichiarati e dell'imposta evasa, confermando che la determinazione dell'ammontare dell'imposta rilevante penalmente si basa su accertamenti di fatto adeguatamente motivati.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violata; la Corte ha ritenuto la questione infondata in quanto le doglianze riguardavano valutazioni di fatto che il giudice di legittimità non riesamina se non per profili di illogicità o vizio giuridico.

  • art. 49 T.U.I.R.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che, in caso di qualificazione delle somme come dividendi, solo una percentuale (menzionata come 49,72) concorre alla formazione del reddito imponibile; la Corte ha ritenuto irrilevante tale argomento per mancanza di prove contabili che dimostrassero l'esistenza di utili distribuibili.

  • art. 1 D.M. 2 aprile 2008

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 49 T.U.I.R. per sostenere una limitata tassazione dei dividendi; la Corte ha osservato che senza bilanci e delibere non è possibile accertare l'esistenza di utili soggetti a distribuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto altresì il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è possibile ottenere la revisione libera e nuova degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito: la Corte di Cassazione verifica vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non semplici valutazioni alternative delle prove.
  • Chi pretende la qualificazione di versamenti tra socio e società come finanziamenti o come dividendi occulti deve fornire prove documentali solide: contratti di mutuo, iscrizioni in bilancio, delibere assembleari, bilanci e scritture contabili che attestino la natura delle operazioni.
  • L'assenza della contabilità e dei bilanci di una società ostacola la possibilità di dimostrare l'esistenza di utili distribuibili o di finanziamenti soci, rendendo le affermazioni circa la natura dei movimenti di denaro difficili da accogliere.
  • Per contestare la rilevanza penale di un'evasione basata sulla soglia dell'imposta evasa, l'imputato deve provare in modo chiaro e documentale la diversa determinazione degli elementi attivi e dell'imposta; mere deduzioni non sono sufficienti.
  • Questioni relative all'ammontare della confisca o altre doglianze processuali vanno tempestivamente dedotte e ben motivate nel ricorso, pena l'irricevibilità o la perdita di rilevanza in sede di legittimità.

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