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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22937/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato le statuizioni civili e ha condannato Cirignotta alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in grado d'appello nonostante queste ultime non avessero partecipato all'udienza di discussione, avendo limitato la loro attività a conclusioni scritte. La doglianza è fondata sulla presunta violazione dell'art. 541 c.p.p. e sul vizio di motivazione riguardo al diritto alla liquidazione delle spese del grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in grado d'appello. La Corte ha chiarito che, quando l'appello si svolge con contraddittorio reale (non cartolare), il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese del grado matura solo se la parte civile ha "effettivamente" partecipato all'udienza di discussione (art. 523 c.p.p.), potendo esercitare le prerogative difensive (concludere e replicare). La presentazione di conclusioni scritte fuori udienza, in presenza di udienza ordinaria, non è sufficiente a determinare il diritto alla rifusione delle spese; resta fermo il principio che l'allocazione delle spese va valutata secondo il criterio della soccombenza finale (art. 91 c.p.c.).

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio che la ripartizione delle spese va valutata con riferimento alla soccombenza finale; nelle vicende alterne dei diversi gradi conta l'esito definitivo.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Disciplina l'udienza di discussione in appello, prevedendo la partecipazione obbligatoria delle parti necessarie e la facoltà per le parti civili di concludere e replicare; la partecipazione è elemento necessario, in appello ordinario, per il diritto alla liquidazione delle spese.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese nel processo penale richiamata come parametro formale per la richiesta e decisione sulle spese; va letta congiuntamente alle disposizioni transitorie e regolamentari che ne precisano le modalità.

  • art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta "al più tardi" insieme alle conclusioni

    La norma consente formalmente la presentazione della nota spese anche prima dell'udienza, ma la Corte interpreta che ciò non sia sufficiente, in appello ordinario, a generare il diritto alla liquidazione se manca l'effettiva partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 614 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità, in Cassazione, per le parti private di partecipare facoltativamente all'udienza pubblica; la Corte utilizza tale previsione per distinguere il regime del terzo grado (Cassazione) da quello dell'appello, dove la partecipazione è connotata da obbligatorietà per alcune parti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020)

    Riporta orientamenti e contrasti di giurisprudenza: consolidato il principio della soccombenza finale; contrasto sulla liquidabilità delle spese in assenza di partecipazione all'udienza, con distinzione tra Cassazione (partecipazione facoltativa) e appello (partecipazione idonea a generare il diritto alla liquidazione solo se effettiva).

Massime di principio

  • In appello celebrato con contraddittorio orale (non cartolare) la parte civile ottiene la liquidazione delle spese del grado solo se ha partecipato all'udienza di discussione e ha esercitato concretamente le prerogative difensive (concludere e replicare).
  • La sola presentazione di conclusioni scritte "fuori udienza" non è sufficiente, in appello ordinario, a fondare il diritto alla rifusione delle spese sostenute nel grado se la parte non ha partecipato all'udienza pubblica.
  • La mancata partecipazione della parte civile all'udienza di appello non equivale a revoca implicita della costituzione: la costituzione resta valida, ma può mancare il requisito dell'"effettiva" attività processuale necessaria per ottenere la liquidazione delle spese.
  • Nella valutazione delle spese occorre sempre tener conto del principio della soccombenza finale (art. 91 c.p.c.): le spese vanno valutate con riferimento all'esito complessivo del giudizio, indipendentemente da successi parziali in gradi precedenti.
  • Va distinta la disciplina dell'appello da quella della Cassazione: in Cassazione la partecipazione è espressamente facoltativa (art. 614 c.p.p.) e talvolta la giurisprudenza ammette la liquidazione delle spese anche in presenza solo di conclusioni scritte; ciò non si estende automaticamente all'appello ordinario.
  • Consiglio pratico per le parti civili: per tutelare il diritto alla rifusione delle spese è prudente partecipare all'udienza di discussione in appello quando il giudizio si svolge con le forme ordinarie; in alternativa si valuti la richiesta di svolgimento in forma cartolare, se procedimentalmente possibile.
  • Per il difensore dell'imputato: è opponibile chiedere l'annullamento della condanna alle spese del grado quando le parti civili non hanno partecipato effettivamente all'udienza orale, se il processo si è svolto ordinariamente.

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