Sentenza del 21/06/2016 n. 12767 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato il 7 dicembre 2009 un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005, applicando lo studio di settore TG66U e rettificando il reddito d’impresa. Dopo la vittoria della società in primo grado, la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’accertamento, ritenendo che lo scostamento dagli studi di settore fosse corroborato dai dati aziendali e dagli elementi emersi nel contraddittorio. In cassazione Aminformatica ha contestato, in sintesi: la natura e il valore probatorio degli studi di settore; l’omessa pronuncia e la carenza di motivazione dell’avviso; la mancata verifica della pertinenza dello studio all’attività svolta; l’insufficienza della motivazione sulla fase di contraddittorio e sulla valutazione delle giustificazioni e dei dati aziendali. Ha inoltre prospettato in memoria l’applicazione di uno studio di settore successivo e più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato non esaminabile, perché nuova, la questione dello studio di settore successivo, e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: gli studi di settore non costituiscono presunzioni legali, ma presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si apprezzano dopo il contraddittorio; la CTR aveva fondato la decisione anche sulla valutazione degli elementi concreti e delle giustificazioni della società. Ha respinto le censure di omessa pronuncia e omessa motivazione sul vizio dell’avviso, ravvisando un rigetto implicito della questione nella decisione di merito; ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la censura sulla motivazione dell’avviso, perché il ricorso non ne aveva riprodotto il contenuto. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla concreta applicabilità dello studio: quella formulata come violazione di legge riguardava in realtà l’apprezzamento dei fatti, mentre quella motivazionale non riportava gli elementi necessari. Ha respinto le ulteriori censure motivazionali, giudicando la motivazione della CTR sufficiente e coerente: la modesta redditività dichiarata, lo scostamento superiore a 200.000 euro e gli investimenti, i beni strumentali, gli acquisti e le spese per il personale rendevano non persuasive le giustificazioni della contribuente. Aminformatica è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente
Lo scostamento dagli standard statistici, da solo, non rende legittimo l’accertamento: la sua efficacia presuntiva deve essere valutata all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente e insieme agli elementi del caso concreto.
non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo
L’assenza di una risposta espressa a una questione non integra omessa pronuncia se la decisione complessiva, per la sua impostazione logico-giuridica, implica il rigetto della questione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, - che il principio codifica in forma espressa a pena di inammissibilità - è tenuto ad indicare in modo specifico, tra l'altro, i documenti su cui il ricorso si fonda
Chi deduce in cassazione un vizio relativo al contenuto di un atto o a elementi documentali deve indicare e riprodurre nel ricorso quanto è necessario per consentire alla Corte di verificarlo; in difetto la censura è inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale hanno presupposti distinti: non si può presentare come errore di diritto una contestazione che riguarda invece la valutazione dei fatti; le doglianze motivazionali devono inoltre rispettare gli specifici requisiti di allegazione e autosufficienza.
La memoria illustrativa in cassazione non può introdurre una questione nuova che non sia stata prospettata nel ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati sugli studi di settore, lo scostamento statistico non costituisce da solo prova sufficiente: l’Ufficio deve svolgere il contraddittorio preventivo e valutare le caratteristiche concrete dell’attività e le spiegazioni offerte dal contribuente.
- Il contribuente può contrastare l’accertamento con elementi specifici; tuttavia, giustificazioni non coerenti con dati oggettivi della propria attività — come investimenti, beni strumentali, acquisti e spese per il personale — possono essere giudicate insufficienti.
- In cassazione, una doglianza sull’errata ricostruzione o valutazione dei fatti non diventa violazione di legge solo perché formulata come tale: occorre individuare un effettivo errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma.
- Se si contesta la motivazione di un avviso o la mancata considerazione di documenti, il ricorso deve riportare o indicare in modo puntuale il contenuto rilevante degli atti, così da permettere alla Corte di verificarne la fondatezza.
- Una questione non espressamente trattata può risultare implicitamente respinta quando la soluzione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con il suo accoglimento; la memoria in cassazione, invece, non può essere usata per aggiungere motivi o questioni nuovi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12754 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12756 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12762 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12764 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →