Cassazione Penale, Ordinanza n. 32545/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte d'appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo la violazione dell'art. 62-bis c.p. e una motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva fornito una risposta adeguata ed esaustiva alla censura già proposta in appello, valorizzando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti, anche specifici, nonché l'intensità del dolo manifestata.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, ritenendo il ricorso inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che abbia già risposto alla medesima doglianza.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguata quando valorizza, in termini individualizzanti, la negativa personalità dell'imputato risultante da numerosi e gravi precedenti, anche specifici, nonché l'intensità del dolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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