Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37970/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il contribuente CIRMA aveva aderito ai rilievi contenuti nel verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 5bis del d.lgs. n. 218/1997. Successivamente ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha invece negato la definizione. CIRMA ha impugnato tale diniego chiedendo la cassazione del provvedimento di diniego (ricorso ex art. 6 c. 12 d.l. n. 119/2018), sostenendo che l'atto di definizione ex art. 5bis non sia un atto di mera riscossione escluso dalla definizione, ma un atto rientrante nella procedura di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di CIRMA contro il diniego di definizione. Ha ritenuto che l'atto di definizione ex art. 5bis d.lgs. n. 218/1997, quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente e contiene valutazioni in fatto e diritto, è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. L'Agenzia avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni (imposte oggetto: redditi/IVA, integrale adesione al PVC, possibilità di emettere accertamenti parziali) prima di rifiutare la definizione. Il diniego è stato annullato e il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate. Inoltre è stata esclusa l'applicazione del cosiddetto "raddoppio" del contributo unificato in questa fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 5bis d.lgs. n. 218/1997

    Testo richiamato nella sentenza: disciplina l'adesione ai verbali di constatazione (PVC) in materia di imposte sui redditi e IVA, prevede notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale entro 60 giorni dalla comunicazione e prevede riduzione delle sanzioni e possibilità di rateazione

    L'atto di definizione che segue l'adesione al PVC non è un mero atto di riscossione ma un atto ricognitivo e valutativo che manifesta per la prima volta la pretesa tributaria e, se costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa, può rientrare nella definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. L. n. 135/2018)

    Norma che disciplina la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie (cd. "pace fiscale") e prevede la possibilità di definire giudizi e atti in determinati casi

    La Corte interpreta la portata della definizione agevolata attribuendo ad essa efficacia anche rispetto ad atti che costituiscono la prima comunicazione della pretesa (quali, in certi casi, l'atto di definizione ex art. 5bis), quando ricorrano le condizioni individuate

  • Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 18298/2021

    Giurisprudenza richiamata che ammette la definizione agevolata anche per cartelle originate da controllo automatizzato se costituiscono il primo ed unico atto comunicativo della pretesa

    La sentenza di legittimità viene utilizzata come parametro per affermare che la definizione può riguardare anche atti che contengono valutazioni di merito quando siano il primo atto comunicativo della pretesa fiscale

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come riferimento alla cartella emessa in sede di controllo automatizzato

    Utilizzato nella comparazione dottrinale giurisprudenziale per stabilire quando un atto costituisce primo ed unico momento di comunicazione della pretesa fiscale

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Norma che regola l'impugnazione degli atti tributari davanti alle Commissioni Tributarie

    Sottolinea che l'atto di definizione è impugnabile e può essere censurato non solo per vizi formali ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e art. 31 d.P.R. n. 600/1973

    Norme che attribuiscono agli Uffici il potere di controllare le dichiarazioni e di accertare e riscuotere le imposte

    Servono a distinguere la funzione istruttoria del PVC redatto dalla Guardia di Finanza dall'attività di accertamento riservata agli Uffici fiscali; da ciò deriva che la definizione è operata dall'Agenzia e non dalla GdF

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato che può prevedere un maggior importo a carico del ricorrente soccombente

    La Corte conferma che l'estensione della sanzione contributiva (raddoppio) è di stretta interpretazione e non si applica nel caso di rinuncia o nelle fattispecie eccezionali qui considerate

Massime di principio

  • L'atto di definizione ex art. 5bis d.lgs. n. 218/1997, quando è il primo ed unico atto che comunica la pretesa fiscale e contiene valutazioni in fatto e diritto, può essere oggetto di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e non va considerato automaticamente atto di mera riscossione.
  • L'Ufficio competente deve verificare, prima di negare la definizione, che siano rispettate le condizioni di legge: che l'oggetto riguardi imposte sui redditi e/o IVA, che la richiesta riguardi l'integralità del PVC e che dalla definizione possa scaturire l'emissione di accertamenti parziali conformi alla normativa.
  • Il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza ha natura istruttoria e non equivale alla decisione definitiva dell'Amministrazione: la pretesa impositiva si concreta con l'atto di definizione emesso dall'Agenzia.
  • Un diniego di definizione non adeguatamente motivato o fondato in violazione dei controlli richiesti dalla legge è annullabile e può portare all'estinzione del giudizio relativo alla pretesa di diniego.
  • Le misure sanzionatorie processuali (es. raddoppio del contributo unificato) sono di stretta interpretazione e non si applicano automaticamente in situazioni di rinuncia o nelle ipotesi eccezionali valutate dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.