Cassazione Penale, Sentenza n. 10646/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 18/10/2023 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Caruso per i reati contestati (artt. 81, cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 e 416-bis, 1 c.p.). Il motivo unico dedotto: vizio di motivazione in ordine ai "gravi indizi" e alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare sia limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti, senza possibilità di riesaminare gli elementi di fatto. Il Tribunale aveva fondato la gravità indiziaria su immagini di videosorveglianza, dichiarazioni e riconoscimenti fotografici della persona offesa e di dipendenti (ECS Dogana). Le censure del ricorrente sono state definite ripetitive, assertive o generiche (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) e non hanno dimostrato violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato altresì la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" alla luce delle condotte e del precedente di associazione mafiosa a carico di Caruso, nonché le esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione e sul rischio di inquinamento delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il reclamo avverso le misure cautelari personali; qui oggetto dell'impugnazione che il Tribunale aveva rigettato
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma a titolo di ammenda; applicata per sanzionare il ricorso ritenuto colpevole
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa che consente la trattazione con contraddittorio scritto in determinate procedure; qui utilizzata per l'istruttoria senza udienza orale
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen.
Rinvio normativo relativo alle modalità di trattazione; menzionato nel contesto delle disposizioni che regolano la trattazione scritta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo nella decisione di cassazione ai fini della motivazione sintetica; qui richiamato per delimitare l'esposizione del motivo nel ricorso
artt. 81 cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 e 416-bis, 1 cod. pen.
artt. 81, cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1 e 3 e 416-bis. 1 cod. pen. (capo 1)
Disposizioni penali che descrivono i reati e le circostanze aggravanti contestate (rapina con circostanze aggravanti e aggravante "metodo mafioso"); la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito ma rilevante ai fini delle esigenze cautelari
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma-1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; richiamato per l'istruzione degli atti a seguito della sentenza
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la legittimità della motivazione delle misure cautelari solo nei limiti della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di manifeste illogicità: non può riesaminare gli elementi di fatto o rimettere la valutazione degli indizi
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito senza indicare violazioni normative specifiche o illogicità manifeste è generalmente inammissibile per genericità
- Immagini di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e dichiarazioni di vittime/ testimoni costituiscono elementi valutabili dal giudice di merito per la gravità indiziaria; le critiche alla loro valenza devono essere circostanziate e supportate
- Per contestare in Cassazione la sufficienza degli indizi occorre denunciare la violazione di norme specifiche o dimostrare una manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura dei fatti
- La configurazione dell'aggravante del "metodo mafioso" si basa su elementi descrittivi delle condotte (intimidazione, prepotenza, volontà di predominio territoriale, richiamo al clan) e può rafforzare le esigenze cautelari se coerente con il quadro probatorio
- I ricorsi carenti di autosufficienza (es. mancata produzione di atti o documenti necessari) possono essere dichiarati generici o inammissibili; in cassazione è richiesta una esposizione autonoma e completa delle censure
- Il rigetto di un ricorso ritenuto colpevole può comportare condanna alle spese e all'erogazione di una somma alla Cassa delle ammende, soprattutto se emergano profili di colpa nel ricorso
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