Sentenza del 08/10/2019 n. 25064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il gestore sosteneva, da un lato, che il ricorso del contribuente fosse inammissibile perché egli non aveva impugnato tempestivamente le fatture e il sollecito di pagamento; dall'altro, contestava la qualificazione dell'attività esercitata da G.R. come birreria, ritenendo che dovesse essere classificata come attività di ristorazione, con conseguente applicazione di una tariffa diversa. La società sosteneva inoltre che una dichiarazione del contribuente avesse valore di confessione circa la natura dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Alia S.p.A. Ha stabilito che le fatture e gli atti di richiesta della TIA, pur potendo avere forma commerciale, sono atti impositivi relativi a un'entrata pubblicistica e la loro impugnazione è una facoltà, non un onere: la mancata contestazione non rende definitiva la pretesa e non impedisce di impugnare la successiva cartella. Ha inoltre confermato la valutazione della CTR, secondo cui l'attività era una birreria/enoteca e non un'attività di ristorazione; la dichiarazione prodotta non aveva valore confessorio perché non era univoca e non evidenziava una volontà consapevole di ammettere un fatto sfavorevole. G.R. resta comunque tenuto al pagamento della TIA calcolata secondo la categoria della birreria. Alia è stata condannata al pagamento di 2.200 euro di spese di lite, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Gli atti impugnabili e l'oggetto del ricorso
L'elenco degli atti impugnabili non impedisce di contestare, insieme all'atto tipico successivo come la cartella, una pretesa tributaria precedentemente manifestata tramite un atto non espressamente compreso nell'elenco, quando quest'ultimo abbia natura impositiva. La mancata impugnazione dell'atto precedente costituisce una facoltà non esercitata e non determina la cristallizzazione della pretesa.
D.lgs. n. 22 del 1997
Richiamato in relazione alla disciplina della tariffa di igiene ambientale e alla classificazione dell'attività produttiva ai fini della determinazione della tariffa.
Richiamato per i criteri di determinazione della tariffa e per l'inquadramento dell'attività del contribuente nella categoria tariffaria pertinente.
La parte soccombente deve rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa; nel caso concreto, l'obbligo è stato posto a carico della società ricorrente.
Articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo il raddoppio del contributo unificato nei casi processuali stabiliti dalla norma.
Massime di principio
- Le fatture, gli avvisi o i solleciti con cui un gestore richiede il pagamento di una tariffa pubblicistica possono avere natura di atti impositivi, anche se redatti in forma commerciale. La loro mancata impugnazione non impedisce, di regola, di contestare la pretesa mediante l'impugnazione della successiva cartella di pagamento.
- Quando la controversia riguarda la classificazione dell'attività ai fini tariffari, il giudice deve valutare complessivamente denunce, dichiarazioni e documentazione concreta; una singola dichiarazione non è confessione se non è chiara, univoca e oggettivamente sfavorevole al dichiarante.
- La qualificazione giuridica dell'attività dipende dalla sua effettiva natura e dalle risultanze istruttorie, non soltanto dall'etichetta utilizzata dal gestore o da una dichiarazione isolata del contribuente.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, se questa è motivata in modo logico e coerente.
- Un giudicato relativo a un'annualità diversa della stessa imposta non è automaticamente vincolante per gli altri anni, soprattutto quando richieda una nuova valutazione delle circostanze e delle prove riferite a ciascun periodo d'imposta.
- Il contribuente può risultare vittorioso sull'inquadramento tariffario o sull'ammissibilità dell'impugnazione, ma restare comunque obbligato a pagare il tributo nella misura corretta corrispondente alla categoria riconosciuta.
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