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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Tributo armonizzato - Accertamento a tavolino - Contraddittorio - Obbligo - Conseguenze della violazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento a tavolino relativo a tributi armonizzati, in particolare l'IVA. Il contribuente ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto consentirgli di esporre preventivamente le proprie osservazioni anche in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali.

La decisione

La sentenza afferma che, per gli accertamenti riguardanti tributi armonizzati come l'IVA, l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale anche quando l'accertamento è svolto a tavolino. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità dell'atto impositivo, purché il contribuente dimostri concretamente quali ragioni, deduzioni o prove avrebbe potuto far valere nel contraddittorio e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento. Sulla base del principio riportato, il ricorso del contribuente risulta accolto, almeno quanto all'affermazione del vizio procedurale.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contraddittorio endoprocedimentale deve essere rispettato anche in caso di accertamento a tavolino relativo a tributi armonizzati.

    La norma è interpretata nel senso che, per i tributi armonizzati come l'IVA, il contribuente deve poter partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto impositivo, anche quando non vi siano accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. La mancata partecipazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.

Massime di principio

  • Negli accertamenti relativi a tributi armonizzati, soprattutto l'IVA, il contraddittorio preventivo può essere obbligatorio anche per le verifiche svolte esclusivamente sulla base della documentazione già disponibile all'Amministrazione.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'accertamento, ma il contribuente deve dimostrare concretamente quali argomentazioni, documenti o contestazioni avrebbe presentato e la loro potenziale rilevanza.
  • Non è sufficiente lamentare in modo astratto la violazione del contraddittorio: occorre spiegare perché la partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
  • La regola riguarda in particolare i tributi armonizzati soggetti al diritto dell'Unione europea; per i tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato di contraddittorio deve essere verificato sulla base della specifica disciplina applicabile e degli eventuali principi elaborati dalla giurisprudenza.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe indicare tempestivamente, già nel ricorso, le difese e la documentazione che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione durante il contraddittorio.

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