Sentenza del 08/10/2019 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tributo armonizzato - Accertamento a tavolino - Contraddittorio - Obbligo - Conseguenze della violazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento a tavolino relativo a tributi armonizzati, in particolare l'IVA. Il contribuente ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto consentirgli di esporre preventivamente le proprie osservazioni anche in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i suoi locali.
La decisione
La sentenza afferma che, per gli accertamenti riguardanti tributi armonizzati come l'IVA, l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale anche quando l'accertamento è svolto a tavolino. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità dell'atto impositivo, purché il contribuente dimostri concretamente quali ragioni, deduzioni o prove avrebbe potuto far valere nel contraddittorio e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento. Sulla base del principio riportato, il ricorso del contribuente risulta accolto, almeno quanto all'affermazione del vizio procedurale.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio endoprocedimentale deve essere rispettato anche in caso di accertamento a tavolino relativo a tributi armonizzati.
La norma è interpretata nel senso che, per i tributi armonizzati come l'IVA, il contribuente deve poter partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto impositivo, anche quando non vi siano accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. La mancata partecipazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a tributi armonizzati, soprattutto l'IVA, il contraddittorio preventivo può essere obbligatorio anche per le verifiche svolte esclusivamente sulla base della documentazione già disponibile all'Amministrazione.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'accertamento, ma il contribuente deve dimostrare concretamente quali argomentazioni, documenti o contestazioni avrebbe presentato e la loro potenziale rilevanza.
- Non è sufficiente lamentare in modo astratto la violazione del contraddittorio: occorre spiegare perché la partecipazione al procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
- La regola riguarda in particolare i tributi armonizzati soggetti al diritto dell'Unione europea; per i tributi non armonizzati, l'obbligo generalizzato di contraddittorio deve essere verificato sulla base della specifica disciplina applicabile e degli eventuali principi elaborati dalla giurisprudenza.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe indicare tempestivamente, già nel ricorso, le difese e la documentazione che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione durante il contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1829 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3559 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →