Sentenza del 08/10/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento relativo a TARSU/TIA 2015, contestando principalmente la legittimazione della Sepi S.p.A. a emettere l’atto per un immobile situato nel Comune di Santa Croce sull’Arno, l’insufficiente motivazione dell’avviso e la sua invalidità per mancanza di sottoscrizione autografa. In appello ha inoltre riproposto le contestazioni già respinte dalla Commissione tributaria provinciale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l’appello, ritenendolo manifestamente infondato e, in parte, potenzialmente inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992. Ha riconosciuto la legittimazione della Sepi S.p.A., in quanto società in house partecipata esclusivamente da enti locali, precisando che il requisito del controllo analogo deve essere valutato considerando complessivamente gli enti pubblici partecipanti e non ciascun Comune singolarmente. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso e legittima l’assenza della firma autografa, poiché l’atto era stato prodotto tramite sistemi informatici automatizzati e riportava il nominativo del responsabile. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in 700 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Articolo 53 del decreto legislativo n. 546/1992
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L’appello può essere dichiarato inammissibile quando non contesta in modo specifico le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado. Nel caso concreto, la Commissione ha comunque esaminato le doglianze e le ha ritenute infondate.
Articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
Qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
Per gli atti tributari prodotti con sistemi informatici automatizzati, l’assenza della firma autografa non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, purché sia indicato il responsabile individuato secondo le modalità previste.
Articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento.
La disposizione consente di liquidare le spese processuali in favore dell’ente impositore o del soggetto legittimato che sia assistito da propri funzionari, applicando i criteri previsti per i compensi degli avvocati con la riduzione stabilita dalla norma.
Articolo 12 della direttiva 2014/24/UE
Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti.
Nell’affidamento in house a una società partecipata da più enti pubblici, non è necessario che ogni singolo ente disponga di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione: il controllo può essere esercitato congiuntamente dagli enti partecipanti.
Cassazione civile, sezione tributaria, 11 gennaio 2018, n. 456
Il controllo analogo deve essere valutato in riferimento agli enti pubblici azionisti considerati complessivamente, e non singolarmente.
Una società a partecipazione pubblica plurima può qualificarsi come società in house anche quando uno dei Comuni partecipanti detiene una quota minoritaria, purché il controllo pubblico complessivo sia effettivo e analogo a quello esercitato sui propri uffici.
Consiglio di Stato, sezione V, 18 luglio 2017, n. 3554
Il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico.
Nel modello in house il controllo non deve necessariamente essere esercitato autonomamente da ciascun ente socio, ma può risultare dall’azione congiunta degli enti pubblici partecipanti.
Cassazione civile, sezione tributaria, 14 maggio 2019, n. 12756
La sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile individuato da apposita determina dirigenziale.
La disciplina speciale sugli atti tributari automatizzati resta applicabile e consente la validità dell’atto privo di firma autografa quando siano rispettati i requisiti formali previsti.
Massime di principio
- Una società in house partecipata da più enti locali può essere legittimata a gestire e riscuotere un tributo o una tariffa anche per conto di un Comune titolare di una quota minoritaria, se il controllo analogo è esercitato congiuntamente dagli enti pubblici partecipanti.
- La mera contestazione della quota ridotta posseduta dal singolo Comune non è sufficiente a escludere la legittimazione della società in house: occorre dimostrare l’assenza di un controllo pubblico complessivo effettivo.
- Un avviso di pagamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere il tributo richiesto, il periodo, l’immobile o il presupposto impositivo e i criteri essenziali di calcolo.
- La mancanza della firma autografa non rende automaticamente nullo un atto tributario prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, se l’atto indica il responsabile e sono rispettate le condizioni previste dalla normativa speciale.
- In appello tributario è essenziale formulare motivi specifici, indicando con precisione quali passaggi della sentenza di primo grado vengono contestati e per quali ragioni.
- La parte che perde il giudizio può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando la controparte pubblica o in house sia assistita da propri funzionari.
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