Sentenza del 08/10/2019 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tassa automobilistica - Prescrizione - Triennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del tributo, sostenendo che il termine applicabile fosse quello statale triennale e non quello quinquennale previsto dall'art. 5 della legge regionale Piemonte n. 20/2002. La Regione non poteva modificare autonomamente i termini di prescrizione, poiché la relativa disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La sentenza della Corte costituzionale n. 296/2003, pur riferita espressamente all'art. 4 della medesima legge regionale, comporta l'illegittimità anche dell'art. 5, in quanto fondato sulla stessa invasione della competenza statale.
La decisione
La pretesa tributaria è stata considerata soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa statale. La disposizione regionale che fissava in cinque anni il termine di prescrizione è stata ritenuta inapplicabile per illegittimità costituzionale derivata dai principi affermati dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, ove l'atto di accertamento o la richiesta di pagamento sia stato notificato oltre tre anni senza validi atti interruttivi, la pretesa deve essere annullata perché prescritta.
Norme richiamate
Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
"rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato"
La disciplina dei termini di prescrizione relativi alla tassa automobilistica appartiene alla competenza esclusiva dello Stato; la Regione non può quindi introdurre un termine diverso da quello stabilito dalla normativa statale.
Legge regionale Piemonte n. 20/2002, art. 4
La disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale e costituisce il riferimento per estendere la medesima illegittimità anche all'art. 5 della legge regionale.
Legge regionale Piemonte n. 20/2002, art. 5
La previsione del termine quinquennale di prescrizione per la tassa automobilistica è illegittima o comunque inapplicabile, perché la Regione non aveva il potere di modificare il termine previsto dalla disciplina statale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 296/2003
"va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento"
Il principio affermato dalla Corte, pur riguardando direttamente l'art. 4 della legge regionale, si estende alla disposizione successiva che prevedeva il termine quinquennale, poiché entrambe incidono sulla stessa materia riservata allo Stato.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica si applica il termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa statale, non un eventuale termine più lungo stabilito unilateralmente dalla Regione.
- Le Regioni non possono modificare i termini di prescrizione dei tributi quando la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
- La prescrizione deve essere verificata calcolando il tempo trascorso dalla scadenza del tributo e considerando soltanto eventuali atti validamente notificati e idonei a interromperla.
- Se la richiesta di pagamento è notificata oltre il termine triennale, in assenza di validi atti interruttivi, il contribuente può contestarla per intervenuta prescrizione.
- Una pronuncia di illegittimità costituzionale relativa a una disposizione può estendere i suoi effetti anche a norme collegate che perseguono il medesimo risultato e presentano lo stesso vizio di incompetenza legislativa.
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