Sentenza del 08/10/2019 n. 1829 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010. Gli avvisi riguardavano costi e IVA derivanti da fatture emesse dalla società N.M. s.r.l., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio sosteneva che la documentazione prodotta dai contribuenti non fosse sufficiente a dimostrare l’effettività delle prestazioni pubblicitarie e che i costi fittizi avessero generato utili extracontabili attribuibili ai soci. I contribuenti, con appello incidentale, chiedevano la conferma della sentenza, l’accoglimento delle proprie ulteriori eccezioni e la condanna dell’Agenzia alle spese, anche per lite temeraria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti, confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento disposto in primo grado. Il Collegio ha ritenuto provata l’effettiva esecuzione delle attività pubblicitarie: il logo della società era stato pubblicizzato durante le gare, i contratti di sponsorizzazione erano sufficientemente precisi e i pagamenti erano tracciabili. Tuttavia, ha chiarito che la fattura e il pagamento, da soli, non provano l’effettività dell’operazione, essendo necessaria una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Sono state respinte le eccezioni dei contribuenti relative all’utilizzo di elementi acquisiti presso terzi, all’inerenza, alla motivazione degli avvisi, alla responsabilità degli ex soci e alla responsabilità processuale aggravata dell’Agenzia. È stata confermata la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di primo grado.
Norme richiamate
Art. 2697 codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e l’inerenza dei costi grava sul contribuente che intende dedurli fiscalmente, soprattutto quando l’Amministrazione contesta che siano fittizi.
Art. 109 TUIR
Il principio di inerenza non è stato ritenuto violato, perché l’Ufficio non aveva disconosciuto i costi per mancanza di inerenza, ma perché li considerava riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti.
Art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA presuppone l’effettività dell’operazione sottostante; la mera regolarità formale della fattura non è sufficiente quando l’operazione è contestata come inesistente.
Art. 42 d.P.R. 600/1973
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e difendersi efficacemente.
Art. 36 d.P.R. 602/1973
La norma può fondare la responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta quando ricorrono i presupposti relativi alle somme ricevute negli ultimi periodi d’imposta antecedenti alla liquidazione.
Art. 2495 codice civile
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti dei soci entro il limite delle somme da questi riscosse, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 15 d.lgs. 546/1992 e art. 92 codice di procedura civile
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
La compensazione delle spese è legittima quando il giudice indica motivi concreti e specifici, come la complessità della controversia e la difficoltà della valutazione probatoria.
Art. 96 codice di procedura civile
La responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave; la semplice proposizione di un appello poi respinto non è sufficiente.
Art. 14, comma 4-bis, legge 537/1993
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, poiché gli avvisi non erano stati emessi sulla base di tale norma.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza di un’operazione, la fattura, la contabilizzazione e il pagamento tracciabile costituiscono soltanto elementi indiziari: il contribuente deve fornire una prova complessiva e concreta dell’effettiva esecuzione della prestazione.
- Per dimostrare una sponsorizzazione o un servizio pubblicitario possono essere rilevanti contratti, fotografie o altri riscontri della pubblicità, documentazione delle gare o degli eventi, corrispondenza commerciale, prestazioni concretamente rese e pagamenti tracciabili.
- Gli elementi raccolti in una verifica nei confronti di un soggetto terzo possono essere utilizzati dall’Amministrazione, purché siano specificamente riferiti alla posizione del contribuente e valutati insieme ad altri elementi, secondo il criterio delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La mera appartenenza a una società a ristretta base sociale non dimostra automaticamente la distribuzione di utili occulti; tuttavia, può assumere rilievo nell’ambito della responsabilità dei soci per debiti di una società estinta, se sono presenti gli ulteriori presupposti normativi.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere origine, elementi e quantificazione della pretesa e di contestarla in modo effettivo.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in modo meramente generico, ma può essere legittima se sorretta da una motivazione esplicita riferita alla complessità della causa, alla difficoltà della prova o ad altri giustificati motivi.
- La proposizione di un ricorso o di un appello respinto non integra, di per sé, lite temeraria; sono necessari comportamenti caratterizzati da mala fede o colpa grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3559 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →