Sentenza del 08/10/2019 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Attività di ristorazione. Accertamento Analitico/Induttivo dei maggiori ricavi ex art. 39 d.P.R. 600/73 sulla base di gravi incongruenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, con il quale l’Agenzia aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a violazioni formali e costi ritenuti indeducibili. I maggiori ricavi erano stati ricostruiti con metodo analitico-induttivo, sulla base dei consumi di vino, acqua minerale, tovaglioli di stoffa e dolci acquistati per cerimonie, nonché delle anomalie nell’andamento mensile dei ricavi. La società ha contestato l’attendibilità degli indicatori, deducendo possibili sprechi, consumi non riferibili ai pasti venduti, impieghi alternativi dell’acqua e del tovagliato e la presenza di costi inerenti e documentabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo alcuni costi per euro 7.169,00 e annullando la ricostruzione di maggiori ricavi per euro 450.828,00. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione e la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l’appello. Ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo, evidenziando che i diversi criteri utilizzati dall’Ufficio conducevano a risultati convergenti e indicavano 5.834 presenze non fatturate. Ha inoltre ritenuto non deducibili alcuni costi per mancanza di documentazione, errata qualificazione delle spese di rappresentanza e imputazione integrale di una prestazione destinata a produrre utilità in più esercizi. L’accertamento è stato quindi confermato e la società è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate può essere affermata anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi quando gli elementi disponibili, anche presuntivi, rendono inattendibile il reddito dichiarato. Nel caso concreto, la convergenza dei dati relativi a vino, acqua, tovaglioli e dolci è stata ritenuta sufficiente.
Art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
Gli accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
L’accertamento analitico-induttivo può essere giustificato non solo da presunzioni tradizionali, ma anche da gravi anomalie economiche rispetto alle caratteristiche concrete dell’attività, indipendentemente dall’applicazione degli studi di settore.
Cassazione civile, sezione tributaria, 23 luglio 2010, n. 17408
È stata richiamata per affermare la legittimità della ricostruzione dei ricavi di un ristorante sulla base del consumo di acqua minerale, quando tale consumo costituisca un indicatore attendibile delle consumazioni effettuate.
Cassazione civile, sezione tributaria, 29 marzo 2019, n. 8822
È stata richiamata per riconoscere la legittimità dell’utilizzo del consumo unitario dei tovaglioli come parametro per ricostruire presuntivamente i ricavi di un’impresa di ristorazione.
Cassazione civile, n. 26341/2009
Le incongruenze tra ricavi dichiarati e caratteristiche dell’attività possono giustificare l’accertamento quando evidenziano una situazione economica anomala, singolare e contraria alle regole dell’esperienza comune, tale da rendere inattendibile il dichiarato.
Massime di principio
- Per un’attività di ristorazione, l’Amministrazione può ricostruire i ricavi anche tramite consumi fisici o indicatori gestionali, come tovaglioli, acqua, vino, alimenti e numero di eventi, purché il metodo sia motivato e fondato su dati attendibili.
- La convergenza di più parametri indipendenti rafforza notevolmente la presunzione di ricavi non dichiarati: contestare singolarmente ogni indicatore può non essere sufficiente se il risultato complessivo resta coerente.
- Le gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e caratteristiche concrete dell’attività possono legittimare l’accertamento analitico-induttivo anche senza una contabilità formalmente del tutto inattendibile e anche indipendentemente dagli studi di settore.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando con documentazione concreta che i consumi hanno avuto destinazioni diverse, che esistono fisiologici sprechi o avanzi, oppure che il rapporto tra consumo e pasti venduti non è quello ipotizzato dall’Ufficio.
- Le anomalie nella distribuzione temporale dei ricavi, se reiterate e non adeguatamente spiegate, possono essere valutate come indizi di alterazione o manipolazione dei dati contabili.
- I costi dedotti devono essere adeguatamente documentati, inerenti e correttamente qualificati; l’assenza di giustificativi o la deduzione integrale di costi soggetti a deducibilità parziale o pluriennale può comportare il recupero a tassazione.
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