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Sentenza

Sentenza n. 3064/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.718/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 718/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 2 aprile 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Dedotta l'inutile decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e condanna alle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 20 maggio 2026, che il Ministero aveva dato integrale esecuzione alla sentenza, nei termini da essa stabiliti. Poiché l'adempimento sopravvenuto ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere allo scrutinio delle richieste esecutive. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'originario inadempimento, e liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il ricorso deduceva l'inutile decorso di tale termine.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite la Carta Docente.

Massime di principio

  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more del giudizio di ottemperanza, quando realizza quanto stabilito dal titolo esecutivo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, anche quando il processo si conclude per cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che aveva originariamente omesso di eseguire il titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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