Cassazione Penale, Ordinanza n. 20112/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha convertito il ricorso per cassazione in appello, dichiarando che la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter c.p.p. non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la trattazione del gravame secondo le forme dell'appello predibattimentale.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento per furto di energia elettrica, definito dal Tribunale di Catania in udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., il giudice aveva dichiarato il non luogo a procedere ritenendo che, esclusa l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., il reato fosse procedibile a querela e che questa mancasse. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che l'energia elettrica rientra tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguente sussistenza dell'aggravante e procedibilità d'ufficio. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il mezzo corretto non era il ricorso per cassazione ma l'appello, poiché la sentenza era resa all'esito dell'udienza filtro predibattimentale nel rito a citazione diretta.
Norme richiamate
La parte pubblica ha invocato la disposizione per sostenere che l'energia elettrica fosse cosa destinata a pubblico servizio e che dunque il furto fosse aggravato e procedibile d'ufficio; il giudice di merito aveva invece escluso l'aggravante.
artt. 554-bis e 554-ter c.p.p.
Indicano l'udienza di comparizione predibattimentale e la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito del filtro introdotto per i procedimenti a citazione diretta.
Il ricorso per cassazione è ammesso solo contro la sentenza che definisce nel merito il primo grado o contro altre decisioni espressamente previste; non contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in sede predibattimentale.
Consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta come mezzo erroneamente indicato nel rimedio corretto, qui la conversione del ricorso in appello.
Regola il giudizio di appello avverso la decisione resa all'esito dell'udienza predibattimentale, cui gli atti devono essere trasmessi.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale rimedio è limitato alle decisioni espressamente previste dall'ordinamento.
- Quando un'impugnazione è proposta con forma erronea ma il contenuto consente di individuare il mezzo corretto, opera la conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Nel sistema del filtro predibattimentale, la decisione di non luogo a procedere va devoluta al giudice di appello secondo il rito specificamente previsto dall'art. 554-quater c.p.p., non direttamente alla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
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