Cassazione Penale, Ordinanza n. 09404/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto per una contravvenzione ricompresa negli artt. 697 e 699 c.p., commessa il 15/12/2022. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza di appello era viziata in relazione all'art. 129 c.p.p., perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare quanto affermato dal giudice di primo grado, senza svolgere una autonoma verifica sulla sussistenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione rileva però che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello, come indicato nelle conclusioni delle parti, e che tale rinuncia esonerava il giudice di secondo grado da un obbligo motivazionale sul punto. Il ricorso viene quindi ritenuto del tutto generico e aspecifico, perché non si confronta con la decisiva circostanza della rinuncia ai motivi, né con l'effetto preclusivo che essa produce anche nel giudizio di legittimità nel quadro dell'istituto del concordato in appello.
Norme richiamate
Sono le disposizioni incriminatrici richiamate per qualificare la contravvenzione oggetto di condanna in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica contestata.
È la norma invocata dal ricorrente per sostenere che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio eventuali cause di non punibilità; la Corte afferma però che, nel caso di rinuncia ai motivi in appello nell'ambito del concordato, tale controllo non può essere utilmente dedotto con ricorso generico.
È richiamato come fondamento del potere dispositivo delle parti nell'accordo sulla pena in appello; secondo la Corte, la rinuncia ai motivi produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, anche in cassazione.
art. 186 della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000
È richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello e rinuncia ai motivi, le questioni alle quali la parte abbia rinunciato non possono essere successivamente riproposte in cassazione, perché la rinuncia esplica effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale.
- Il giudice di secondo grado, in presenza di rinuncia ai motivi di appello nell'ambito dell'accordo sulla pena, non è tenuto a sviluppare una motivazione autonoma sulla sussistenza del reato o sulle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., se la questione è coperta dalla rinuncia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o aspecifiche e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se fondata sulla rinuncia ai motivi di appello.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →