Cassazione Civile, Ordinanza n. 29744/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasportatore NCC)
La controversia
Il titolare di un'autorizzazione per noleggio con conducente rilasciata da altro Comune impugnava dieci verbali di accertamento elevati nel luglio 2015 da Roma Capitale per la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e per l'accesso nella ZTL senza la preventiva comunicazione prevista dall'art. 5-bis della legge n. 21/1992. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione e, in appello, aveva ritenuto che la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato in parte delibere capitoline non avesse eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva; aveva inoltre escluso rilievo alla tesi della reviviscenza dell'autorizzazione all'accesso e affermato l'applicabilità dell'art. 5-bis anche ai fatti del 2015. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al possesso di regolare autorizzazione; omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente in relazione alla documentazione dell'agenzia della mobilità; violazione dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 per non avere considerato la sospensione dell'efficacia dell'art. 5-bis e delle modifiche del 2008; violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'inutilizzabilità della sentenza TAR con attestazione di passaggio in giudicato prodotta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati e ha dichiarato inammissibile il quarto per carenza di interesse e difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se le condotte contestate integrino, al momento dei fatti, una violazione delle norme vigenti in tema di NCC nella formulazione previgente alla riforma del 2008, nonché l'eventuale incidenza della sentenza TAR e delle sospensive, anche con riguardo alla conformità dei regolamenti comunali alla normativa eurounitaria. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la sommaria esposizione dei fatti di causa, desumibile anche complessivamente dai motivi.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito si sia comunque espresso sulla questione, anche implicitamente, prendendo posizione sul relativo contenuto.
Sono stati invocati i vizi di nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge.
La doglianza sulla tardiva produzione del giudicato amministrativo è stata ritenuta priva di interesse e comunque non specificamente articolata.
art. 5-bis, L. 15 gennaio 1992, n. 21
La disposizione introdotta dalla riforma del 2008, che prevede la preventiva comunicazione per l'accesso nel territorio di altri Comuni, era sospesa all'epoca dei fatti e non poteva essere applicata come fonte della sanzione per il 2015.
art. 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21
Resta vigente nella disciplina previgente e deve essere considerato dal giudice di rinvio per verificare se le condotte integrino altra violazione amministrativa.
art. 11, L. 15 gennaio 1992, n. 21
L'uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni alla circolazione per gli NCC va coordinato con la potestà regolamentare comunale, che può subordinare il transito ad autorizzazione preventiva e ad altri adempimenti.
art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244
Ha disposto la sospensione dell'efficacia delle fattispecie introdotte dalla riforma del 2008 fino al 31 dicembre 2017.
art. 29, comma 1-quater, d.l. 20 dicembre 2008, n. 207
Ha introdotto la nuova disciplina dell'accesso NCC e l'art. 5-bis nella legge quadro n. 21/1992, ma le relative previsioni risultavano sospese nel periodo rilevante.
Legge di conversione del d.l. n. 244/2016, rilevante per la proroga della sospensione.
Legge di conversione del d.l. n. 207/2008.
Legge di conversione del d.l. n. 5/2009, che aveva già sospeso l'efficacia della riforma del 2008.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa in materia di sanzioni amministrative risulta sospesa al momento dei fatti, non può costituire il fondamento della contestazione, dovendosi applicare la disciplina vigente nel periodo in cui è stata commessa la violazione.
- In materia di noleggio con conducente, la previsione di accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali non esclude il potere dei Comuni di regolamentare concretamente il transito e di subordinare l'accesso a preventivi adempimenti autorizzativi.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se dalla motivazione risulta che il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso la questione prospettata dalla parte.
- Una censura di violazione dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata non si fonda realmente sulla tardività del documento, ma su una diversa interpretazione del suo contenuto o sulla sua irrilevanza, e quando la doglianza difetta di specificità.
- In sede di rinvio, il giudice deve accertare non solo la sussistenza del fatto storico contestato, ma anche quale sia la disciplina sostanziale effettivamente applicabile al momento della condotta e l'eventuale incidenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali sopravvenuti.
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