Cassazione Penale, Sentenza n. 24955/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rimessione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 1028/2012. Denuncia tre vizi: (1) erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. e manifesto carattere infondato dell'istanza, contestando l'accertamento sulla notifica e segnalando discrepanze tra il civico indicato nella certificazione storica (n. 8) e quello presso cui sarebbe stata effettuata la giacenza (n. 9); (2) erronea individuazione del dies a quo ai fini della richiesta di restituzione nel termine (sostiene che la conoscenza effettiva dell'atto sarebbe il 22 giugno 2021 e che la domanda depositata il 5 luglio 2021 è tempestiva); (3) vizio di motivazione per omessa valutazione della documentazione probatoria della tempestività.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita a mezzo servizio postale con immissione dell'avviso nella cassetta dello stabile in Via Spirito Santo n. 9 (Cave) e successiva compiuta giacenza (perfezionamento il 22 marzo 2016). È stato considerato rilevante il verbale di dichiarazione di domicilio sottoscritto dalla Passini, contenente espressa indicazione del civico n. 9, e non è stata dimostrata la mancata effettiva conoscenza del decreto da parte della ricorrente né l'assenza di un rapporto effettivo con il difensore che aveva ricevuto la notifica. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell'art. 157 c.p.p., la pur diversa residenza anagrafica risultante nei certificati, e ha affermato che la mera procedura di compiuta giacenza, unitamente alla documentazione in atti, consente di ritenere acquisita la conoscenza del provvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione nel termine per proporre opposizione; grava sull'imputato l'onere di indicare il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e sul giudice l'onere di verificare l'assenza di tempestiva ed effettiva cognizione. La Corte ha ritenuto inesistenti elementi idonei a dimostrare la mancata conoscenza.
art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riguarda termini e presupposti per la richiesta di restituzione; il Collegio ha ritenuto che la deduzione della ricorrente sulla decorrenza del termine non fosse supportata da prova idonea.
art. 157, comma 1 e comma 8, cod. proc. pen.
Regola la prima notificazione all'imputato non detenuto (luogo della notifica: abitazione, lavoro, dimora, recapito) e le modalità di notifica a mezzo servizio postale con immissione in cassetta e compiuta giacenza; la Corte ha ritenuto valida la notifica perfezionata con compiuta giacenza.
Disciplina la dichiarazione o elezione di domicilio: la Corte ha distinto tra "dichiarazione" (indicazione del luogo per le notifiche, che richiede effettiva relazione fisica) ed "elezione" (atto negoziale di scelta del luogo), ritenendo valida la dichiarazione specifica indicante civico n. 9.
Richiamato per distinguerne l'ambito (notificazioni in caso di irreperibilità) rispetto all'art. 157; la Corte osserva che la residenza anagrafica non rileva per l'art. 157 se è stata indicata una diversa abitazione/domicilio.
legge n. 890 del 1982, artt. 8, commi 4 e 5
Norme sulle notifiche a mezzo servizio postale (compiuta giacenza, ecc.): utilizzate per confermare la validità della procedura di notifica posta in essere.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'esame di legittimità e alla possibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti quando la censura rientra nelle ipotesi previste; la Corte ha effettuato l'esame necessario dei documenti in atti.
art. 354, comma 1, cod. proc. pen. e art. 186 Codice della Strada
Richiamati poiché il decreto penale era stato emesso a seguito di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. in relazione ad una violazione dell'art. 186 CdS; contestazione di conoscenza tardiva del provvedimento non è stata ritenuta plausibile alla luce degli atti.
art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67
Modifica normativa rilevante per l'interpretazione dell'art. 175 c.p.p.; richiamata per evidenziare l'onere probatorio dell'imputato circa la conoscenza del provvedimento.
Massime di principio
- La notifica a mezzo servizio postale perfezionata con immissione nell'apposita cassetta e compiuta giacenza può essere considerata valida e idonea a produrre conoscenza del provvedimento, salvo prova contraria dell'effettiva mancata conoscenza.
- La dichiarazione di domicilio resa dall'interessato, se contiene l'indicazione specifica di via e civico e risulta sottoscritta, ha valore probatorio e può prevalere sulla sola residenza anagrafica ai fini della notifica.
- La mera discrepanza tra il civico risultante nella certificazione anagrafica e quello indicato nel verbale di domicilio non è sufficiente a escludere la validità della notifica: è necessario dimostrare che si tratta di un errore materiale non riconducibile a una reale coincidenza del luogo.
- La notifica al difensore (anche d'ufficio) non prova di per sé l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, salvo che emerga che il difensore abbia effettivamente instaurato un rapporto e informato l'assistito.
- Per ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione è essenziale che l'interessato indichi con precisione la data di effettiva conoscenza e fornisca elementi concreti a sostegno della sua mancata conoscenza; l'onere della prova della mancata conoscenza grava sull'istante.
- In presenza di una notifica formalmente regolare e documentata (verbale di domicilio, avviso in cassetta, compiuta giacenza), il giudice può ritenere acquisita la conoscenza dell'atto se non emergono elementi probatori contrari.
- Chi intende contestare la tempestività di una richiesta di rimessione basata su accesso agli atti o ritiro di fascicoli deve spiegare e documentare le ragioni dell'accesso e il nesso temporale con la conoscenza effettiva del provvedimento.
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