Cassazione Penale, Sentenza n. 24835/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciato dal Tribunale di Venezia nei confronti di un imputato per diversi reati contro il patrimonio, tra cui un furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il fatto concreto descritto nel capo 4) consiste nell'impossessamento di una borsa e di due zaini contenuti in un'autovettura in uso a una persona offesa, dopo la rottura del lunotto posteriore destro del veicolo. Con unico motivo di ricorso, la difesa deduceva erronea qualificazione giuridica del fatto e violazione di legge, sostenendo che il reato sarebbe improcedibile per difetto di querela: l'auto sarebbe di proprietà di soggetto diverso dalla persona che ha sporto querela, e per il furto aggravato dalla violenza sulle cose occorrerebbe, secondo il ricorrente, anche la querela del proprietario del bene danneggiato, poiché il fatto arrecherebbe danno a due diversi soggetti. Il ricorrente assumeva inoltre che, così come il danneggiamento è procedibile solo a querela, analogo requisito dovrebbe valere per l'aggravante della violenza sulle cose.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che dal testo della sentenza impugnata e dal capo di imputazione emergeva che l'automobile danneggiata era in uso alla persona che aveva sporto querela, cioè al soggetto legittimato anche rispetto alla condotta di danneggiamento. Di conseguenza, anche aderendo alla tesi del ricorrente sulla necessità della querela del soggetto danneggiato, nel caso concreto tale querela era comunque stata proposta dalla persona legittimata. La Corte ha quindi applicato la regola per cui il diritto di querela per il danneggiamento spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto non illecito con la cosa danneggiata, o comunque ne riceva utilità. Per l'inammissibilità sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento su richiesta dell'imputato e con consenso del pubblico ministero
la Corte richiama la disciplina del danneggiamento per affermare chi sia legittimato a proporre querela
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del reato di danneggiamento, la querela può essere proposta non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi abbia un rapporto di fatto non illecito con la cosa danneggiata o comunque ne tragga utilità, purché sia soggetto titolare della tutela giuridica prevista dalla norma.
- Quando la persona offesa che ha sporto querela coincide con il soggetto in uso del bene danneggiato, la deduzione di difetto di querela per asserita mancata iniziativa del proprietario non incide sulla procedibilità, se la querela proviene comunque dal soggetto legittimato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di violazione di legge si fonda su un presupposto fattuale smentito dagli atti richiamati nella sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- L'aggravante della violenza sulle cose, in un furto commesso previa rottura di un vetro dell'autovettura, non viene qui scrutinata nel merito in astratto, perché la Corte risolve la questione sulla base della legittimazione a querelare del soggetto che utilizzava il veicolo.
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