Cassazione Civile, Ordinanza n. 10071/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto-concessione per opere di urbanizzazione secondaria affidato a un'ATI e garantito da polizze fideiussorie. Il Comune, deducendo grave inadempimento dell'appaltatrice per ritardi, mancata esecuzione e danni alle opere, agiva per ottenere il pagamento della penale e dei danni anche contro la garante. Dopo un primo giudizio definito con sentenza passata in giudicato su alcuni importi e periodi di ritardo, il Comune riassumeva la causa e otteneva in appello la condanna della debitrice principale e della fideiussore/cessionaria. La ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione automatica della fideiussione ex art. 5, comma 4, L. 741/1981, sostenendo che il collaudo era stato eseguito tardivamente rispetto ai termini di legge e che tale estinzione era stata tempestivamente e ripetutamente eccepita nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 5 L. 741/1981 era stata effettivamente proposta e riproposta dalla garante originaria e dalla cessionaria sia in primo grado sia in appello, ma la Corte territoriale non vi aveva dato risposta espressa. La motivazione d'appello non consentiva di desumere un rigetto implicito dell'eccezione, neppure valorizzando l'accertata risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, in presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla relazione tra risoluzione anticipata, ultimazione dei lavori e dovere di collaudo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, perché esamini l'eccezione omessa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente dedotte; la mancata risposta espressa su un'eccezione decisiva integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale tramite cui viene denunciata l'omessa pronuncia.
art. 5, comma 4, L. 10 dicembre 1981, n. 741
"Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie"
Se il collaudo non è approvato nei termini previsti, le garanzie fideiussorie si estinguono, salvo che il ritardo dipenda da fatto imputabile all'impresa.
art. 5, comma 1, L. 10 dicembre 1981, n. 741
"la collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori"
Fissa il termine ordinario per la conclusione del collaudo nei lavori pubblici.
La ricorrente ha richiamato anche l'eccezione di decadenza del fideiussore, precisando però che tale eccezione non era stata riproposta in appello; la Corte non decide su questo profilo.
È richiamato dalla parte per sostenere la rituale riproposizione in appello dell'eccezione di estinzione della fideiussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta e riproposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione impugnata non consente di ricavare in modo inequivoco un rigetto implicito.
- Nell'appalto di opere pubbliche, l'art. 5 L. 741/1981 prevede l'estinzione 'ipso iure' delle garanzie fideiussorie se il collaudo non è concluso e approvato nei termini stabiliti, salvo che il ritardo dipenda da fatto imputabile all'impresa.
- La risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore non esonera automaticamente il giudice dall'esaminare l'eccezione di estinzione della garanzia: occorre verificare in concreto se il ritardo o l'omissione del collaudo siano imputabili all'impresa e se la disciplina speciale renda ancora operante la fideiussione.
- Il rigetto implicito di un'eccezione non può desumersi dal solo fatto che il giudice abbia accolto la domanda principale o abbia valorizzato la risoluzione del rapporto, se manca una motivazione che affronti specificamente la questione giuridica dedotta.
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