Cassazione Penale, Sentenza n. 36002/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Brescia pronunciata in sede di rinvio, che aveva mantenuto ferme le pene già determinate per il reato più grave di cui al capo 114) e per il reato satellite di cui al capo 1), rideterminando la pena complessiva in sei anni di reclusione ed euro 8.400 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale quanto alla delimitazione del giudizio di rinvio: secondo il ricorrente, l’annullamento relativo al superamento del limite del triplo previsto dall’art. 81 c.p. avrebbe investito l’intero punto della continuazione, imponendo di rideterminare anche l’aumento per il reato associativo e di rivalutare le misure dei singoli aumenti; ha inoltre contestato che la doglianza relativa all’aumento per il reato associativo fosse stata dichiarata inammissibile nella precedente sentenza rescindente. Ha richiamato l’unitarietà del reato continuato, la connessione tra i singoli aumenti e il giudicato progressivo, sostenendo che il limite legale riguardasse la struttura complessiva dell’aumento. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla misura degli aumenti per i reati satellite: il giudice del rinvio avrebbe dovuto motivare nuovamente la determinazione dei singoli aumenti, anche perché erano stati applicati aumenti identici per ventiquattro reati fiscali nonostante i diversi importi delle indebite compensazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ricostruito la precedente sentenza rescindente rilevando che questa aveva dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in cassazione, la doglianza sulla misura dell’aumento per il reato associativo; aveva invece ritenuto congrua la motivazione degli aumenti per i reati fiscali, in ragione della loro contenuta entità (due mesi di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuna indebita compensazione) e del riferimento complessivo alla gravità, agli importi e al numero dei reati. Era stato accolto soltanto il motivo nuovo relativo al superamento del limite del triplo. Ne conseguiva che il giudizio di rinvio era circoscritto alla rimodulazione degli aumenti per i reati fiscali necessaria a rispettare tale limite: non occorreva motivare nuovamente ciascun aumento né ridurre quello relativo al reato associativo. La Corte ha inoltre osservato che l’inammissibilità della doglianza sull’aumento associativo aveva determinato la formazione del giudicato sul relativo capo e rendeva inammissibile il motivo nuovo a esso correlato.
Norme richiamate
Può, dunque, affermarsi con certezza che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il giudizio di rinvio era limitato alla sola rimodulazione del trattamento sanzionatorio relativo agli aumenti per i reati fiscali, al fine di contenere la pena complessivamente comminata entro il limite legale del triplo, senza alcun obbligo per il Giudice del rinvio di motivare nuovamente su ciascun aumento di pena (essendosi reputata congrua la misura di pena già determinata per i reati fiscali dalla sentenza annullata) né, tantomeno, di ridurre proporzionalmente l’aumento di pena anche per il reato associativo.
Quando l’annullamento in sede di rinvio riguarda il superamento del limite legale del triplo previsto dall’art. 81 c.p., il giudice del rinvio deve rimodulare gli aumenti necessari a ricondurre la pena complessiva entro quel limite, ma non è tenuto a rideterminare o motivare nuovamente ogni aumento già ritenuto congruo, né a intervenire sugli aumenti relativi a capi coperti da giudicato.
Va, infatti, considerato che l’inammissibilità del motivo principale sulla misura dell’aumento per il reato associativo, da un lato, ha determinato la formazione del giudicato sul capo relativo al reato associativo (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) e, dall’altro lato, rendeva inammissibile il motivo nuovo ad esso correlato (cfr. art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).
Il motivo nuovo correlato a una doglianza principale inammissibile è a sua volta inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p.
La norma è menzionata nell’esposizione della tesi del ricorrente sull’asserita connessione essenziale tra le componenti della continuazione; la Corte non ne ricava una distinta interpretazione, ma conclude che il perimetro del rinvio è determinato dal contenuto complessivo della sentenza rescindente.
Massime di principio
- Il perimetro del giudizio di rinvio va ricostruito considerando il contenuto complessivo della sentenza rescindente, comprese le statuizioni di rigetto o d’inammissibilità sulle doglianze connesse al punto annullato; non può essere esteso oltre quanto effettivamente devoluto dall’annullamento.
- Se la sentenza rescindente ha già ritenuto congrui gli aumenti per i reati satellite e ha annullato soltanto per il superamento del limite complessivo previsto dall’art. 81 c.p., il giudice di rinvio deve contenere la pena entro il limite legale senza essere obbligato a motivare nuovamente ogni singolo aumento.
- L’inammissibilità della doglianza relativa alla misura dell’aumento per un reato determina, secondo la decisione, la formazione del giudicato sul relativo capo e comporta l’inammissibilità del motivo nuovo a essa correlato.
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