Cassazione Penale, Ordinanza n. 33577/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo come unico motivo la mancata declaratoria, in primo grado, dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per effetto di condotte riparatorie. La censura è stata ritenuta dalla Corte generica e indeducibile, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non si misurava con la ratio decidendi relativa alla tardività dell'offerta risarcitoria e al suo rifiuto da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era non specifico e sostanzialmente apparente, in quanto mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dalla Corte territoriale. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza di appello, che aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non accogliere la richiesta difensiva e di considerare tardiva l'offerta risarcitoria, comunque rifiutata dalla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la disposizione sulle condotte riparatorie come oggetto della doglianza difensiva, ma ne esclude l'applicazione nel caso concreto perché l'offerta risarcitoria è stata ritenuta tardiva e, comunque, rifiutata dalla persona offesa.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza critica argomentata, integra un motivo apparente e consente la declaratoria di inammissibilità.
- La richiesta di applicazione dell'art. 162-ter c.p. presuppone che le condotte riparatorie siano tempestive e idonee; se l'offerta risarcitoria interviene dopo l'apertura del dibattimento o è comunque rifiutata dalla persona offesa, il giudice può escludere l'estinzione del reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime processuale applicabile.
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