Ordinanza n. 2157/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nullaosta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nullaosta e respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato presentata dal legale rappresentante di una società in suo favore. Dalla documentazione caricata dal datore di lavoro sul portale SPI/ALI risultavano l’assenza del certificato di idoneità alloggiativa e la mancata indicazione dell’ufficio cui era stata indirizzata la richiesta al centro per l’impiego relativa all’indisponibilità dei lavoratori richiesti, nonché del numero dei lavoratori. Gli ulteriori accertamenti avevano inoltre evidenziato la carenza del requisito economico del datore di lavoro: la società non aveva depositato bilanci dal 2016, non dichiarava fatturato per il periodo 2022-2024 e non presentava movimenti contabili dal 2018.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Al sommario esame proprio della fase incidentale, ha ritenuto infondate le censure poiché il provvedimento impugnato risultava sostenuto dalle carenze documentali rilevate nella domanda e, soprattutto, dagli accertamenti che avevano evidenziato l’assenza del requisito economico in capo al datore di lavoro. Non è stata concessa la sospensione dell’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale disciplina della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato e dei requisiti documentali rilevanti; il giudice considera decisive le carenze documentali e il requisito economico del datore di lavoro.
Richiamata quale disciplina regolamentare della procedura di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato.
Applicato quale fondamento della domanda cautelare; la sospensione è stata negata perché, al sommario esame, le censure sono risultate prive di fondamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca del nullaosta e di rigetto dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato non può essere concessa quando dagli atti emergano rilevanti carenze documentali nella domanda e la mancanza dei requisiti sostanziali richiesti in capo al datore di lavoro.
- L’assenza di documentazione contabile e di fatturato dichiarato, unitamente alla mancanza di movimenti contabili accertata dall’amministrazione, costituisce elemento istruttorio idoneo, nella fase cautelare, a sostenere il giudizio di carenza del requisito economico del datore di lavoro.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il sommario esame delle risultanze istruttorie evidenzi la non fondatezza delle censure, anche senza procedere nella fase incidentale alla definizione definitiva della controversia.
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