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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11146/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carmelitano impugna l'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416‑bis (associazione di tipo mafioso). Deduce due motivi principali: (1) carenza motivazionale e mancata autonoma valutazione degli elementi probatori, con critica alla utilizzazione acritica delle intercettazioni e alla deduzione di un ruolo "dinamico" del ricorrente sulla base di conversazioni sporadiche, di legami di parentela e del possesso di una dote; (2) errata applicazione delle norme sulle esigenze cautelari (art. 274 e art. 275, comma 3 c.p.p.), per valutazione non individualizzata e cumulativa del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Con memoria sono poi stati aggiunti rilievi sulla valorizzazione eccessiva del legame familiare e sulla genericità delle ragioni poste a fondamento del rischio di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: l'ordinanza impugnata aveva fornito una valutazione logico‑induttiva non illogica delle intercettazioni e degli elementi indiziari, riconoscendo al ricorrente non solo lo status di affiliato ma un ruolo dinamico all'interno del sodalizio. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha criticato l'orientamento che presuppone l'impossibilità di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per le mafie "storiche" senza prova del recesso. Ribadendo che la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata anche mediante la dimostrazione di un irreversibile allontanamento o di un significativo arco di tempo privo di condotte recenti sintomatiche di pericolosità, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia adeguatamente valutato l'incidenza del tempo (elementi indiziari risalenti al 2018) né abbia fornito una valutazione individualizzata e concreta del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato contestato (associazione di tipo mafioso). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse sufficienti elementi indiziari per la partecipazione e per l'attribuzione di un ruolo dinamico, ancorché tale accertamento rimanga sul piano provvisorio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rilevata nella censura sulla motivazione dell'ordinanza (presunta mancanza di autonoma valutazione); la Corte però ha ritenuto che l'ordinanza contenesse una valutazione logica e adeguata degli elementi probatori, quindi non violativa di tale disposizione.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (tra cui il pericolo di inquinamento probatorio). La Corte ha richiamato il principio che la sussistenza di tali esigenze deve essere valutata con riferimento a fatti concreti e all'individuale situazione dell'indagato e non desunta in modo generico da condotte altrui o dalla sola appartenenza al sodalizio.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni delitti (tra cui quelli aggravati dall'art. 416‑bis). La Corte chiarisce che tale presunzione può essere superata non solo con la prova del recesso dall'associazione, ma anche mediante elementi che dimostrino un irreversibile allontanamento o l'effetto significativo del decorso del tempo privo di condotte recenti e pericolose; il giudice deve motivare espressamente sull'incidenza del tempo intercorso.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza al nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame delle esigenze cautelari alla luce dei principi indicati.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è insuperabile: può essere superata non solo con la prova del recesso dall'associazione, ma anche con elementi che dimostrino un irreversibile distacco o l'assenza di condotte recenti sintomatiche di pericolosità; il giudice deve motivare espressamente sull'incidenza del tempo trascorso.
  • La valutazione del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio deve essere individualizzata e fondata su elementi concreti, attuali e relativi alla situazione personale dell'indagato (frequentazioni, condotta recente, status personale), e non su considerazioni generiche riferite alla pericolosità di altri sodali o alla storicità dell'associazione.
  • Il giudice delle misure può utilizzare intercettazioni e conversazioni per ricostruire ruoli associativi, ma non può basare la custodia esclusivamente su partecipazioni sporadiche a colloqui, su mera parentela o su pronomi plurali: serve un quadro indiziario che attesti funzioni effettive e dinamiche nell'organizzazione.
  • Quando gli elementi indiziari sono datati, il giudice ha l'obbligo di spiegare perché il tempo trascorso non incide sulle esigenze cautelari; il semplice decorso del tempo può costituire, se adeguatamente motivato dall'interessato e non confutato, un elemento idoneo a superare la presunzione cautelare.
  • In caso di motivazione insufficiente o di valutazioni non individualizzate delle esigenze cautelari la Corte Suprema può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, con l'indicazione di criteri ermeneutici da osservare nella nuova valutazione.

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