Sentenza n. 3709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’opposizione di AGCOM al decreto ingiuntivo per il pagamento di indennità di missione e rimborsi spese
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto ad AGCOM il pagamento di 36.000 euro, oltre interessi, a titolo di indennità di missione di lungo periodo e rimborso di spese di viaggio maturati durante una missione biennale al Cairo, dal novembre 2008 al novembre 2010, nell’ambito di un progetto di gemellaggio con l’autorità egiziana per le telecomunicazioni. In primo grado AGCOM aveva dedotto la prescrizione del credito e l’inesistenza di un valido titolo obbligatorio. Il TAR aveva ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale e aveva riconosciuto efficacia vincolante alla determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione e Personale, ritenendo che la delibera consiliare di approvazione del progetto gli avesse attribuito il potere di adottare anche le determinazioni economiche relative al dipendente. In appello AGCOM ha sostenuto, da un lato, che il credito fosse soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per gli emolumenti dei dipendenti pubblici e che il termine decorresse, per ciascun rateo, dal ricevimento del cedolino; dall’altro, che la determinazione direttoriale non potesse costituire titolo per emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal budget europeo, poiché la competenza in materia di trattamento economico del personale spettava al Consiglio dell’Autorità e il progetto non avrebbe dovuto comportare oneri per il bilancio di AGCOM. Il dipendente ha sostenuto che la prescrizione decorresse solo dall’erogazione dei fondi europei da parte del FORMEZ o dalla conclusione del progetto e che la determinazione direttoriale avesse legittimamente disposto le somme richieste.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale a tutti gli emolumenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, comprese le indennità aventi natura non strettamente retributiva. Il termine decorreva, per ciascun rateo mensile, dal momento in cui il dipendente riceveva il cedolino dal quale risultava l’omessa corresponsione dell’indennità o del rimborso. L’asserita mancata erogazione dei fondi europei da parte del FORMEZ costituiva un ostacolo di fatto all’adempimento, non un impedimento giuridico idoneo a sospendere la prescrizione; pertanto, risultavano prescritti soltanto i ratei anteriori al quinquennio precedente alla prima richiesta interruttiva, ossia quelli da novembre 2008 ad aprile 2009. Il Collegio ha tuttavia ritenuto fondato anche il motivo relativo all’inesistenza di un valido titolo. La delibera consiliare aveva previsto che il progetto fosse interamente finanziato dalla Commissione europea e non comportasse oneri per il bilancio dell’Autorità; l’attribuzione al Direttore del potere di assegnare le risorse umane e tecnologiche necessarie al progetto non comprendeva il potere di modificare il trattamento economico del dipendente né di riconoscere emolumenti ulteriori rispetto a quelli inclusi nel budget. Il dipendente non aveva inoltre fornito una prova completa dei pagamenti ricevuti, delle spese effettivamente sostenute e dell’eventuale mancata percezione delle somme già previste dal budget, che costituiva un tetto massimo di finanziamento e non implicava automaticamente il diritto a un’indennità fissa. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’opposizione proposta da AGCOM e revocato, ovvero dichiarato privo di effetti, il decreto ingiuntivo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici in relazione all’attività lavorativa, comprese le indennità connesse alla missione, sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per i ratei mensili, il termine decorre dalla conoscenza dell’omessa corresponsione mediante il cedolino.
art. 2 l. 7 agosto 1985, n. 428
Ha elevato a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e degli altri assegni spettanti ai dipendenti pubblici, fondando l’applicazione generalizzata della prescrizione quinquennale agli emolumenti connessi al rapporto di lavoro.
art. 1, commi 6 e 9, l. 31 luglio 1997, n. 249
La determinazione del trattamento economico e giuridico del personale dell’Autorità rientra nella competenza del Consiglio dell’AGCOM.
Richiamato quale base processuale per lo scambio delle memorie prima dell’udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Massime di principio
- Tutti gli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici in funzione dello svolgimento dell’attività lavorativa, comprese le indennità non strettamente retributive ma connesse alla missione o al trasferimento, sono soggetti alla prescrizione quinquennale; non rileva, ai fini della diversa prescrizione decennale, che il credito richieda un previo accertamento o una formale attività ricognitiva dell’amministrazione.
- Quando gli emolumenti sono dovuti periodicamente, la prescrizione decorre autonomamente per ciascun rateo dal momento in cui il dipendente, ricevuto il cedolino, può conoscere l’omessa corresponsione e far valere il diritto.
- La mancata disponibilità o erogazione di fondi destinati a finanziare un progetto costituisce un ostacolo di fatto all’adempimento dell’obbligazione, ma non un impedimento giuridico all’esercizio del diritto idoneo a sospendere o impedire il decorso della prescrizione.
- L’attribuzione a un organo dirigenziale del potere di adottare gli atti necessari all’assegnazione di risorse umane e tecnologiche a un progetto non comprende, in assenza di una specifica autorizzazione, il potere di modificare il trattamento economico del personale o riconoscere emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal budget e dalle competenze dell’organo sovraordinato.
- La previsione, in un budget di progetto, di somme destinate a determinate categorie di costi non attribuisce automaticamente al beneficiario il diritto a un’indennità fissa di pari importo: il budget può costituire un limite massimo di finanziamento e il diritto al rimborso richiede la prova delle spese effettivamente sostenute e dell’eventuale mancata percezione di somme già erogate da altri soggetti finanziatori.
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