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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01277/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena per un furto in abitazione aggravato in concorso, riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e sulla recidiva specifica infraquinquennale, dopo pena già eseguita. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancata motivazione sulla norma applicata nella determinazione della pena base, sostenendo che, al tempo del fatto, non sarebbe stato applicabile l'inasprimento sanzionatorio dell'art. 624-bis c.p. come modificato dalla l. n. 36/2019; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa esplicitazione delle ragioni che avevano condotto a fissare la pena base sopra il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sulla determinazione della pena base non fossero consentiti in sede di legittimità e comunque fossero manifestamente infondati, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato richiamando la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali e giudiziari, anche specifici. Ha inoltre osservato che la pena base era stata correttamente collocata nella cornice edittale applicabile all'epoca dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione originaria.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato per il delitto di furto in abitazione; la Corte osserva che la pena base va collocata nella cornice edittale vigente all'epoca dei fatti, non rilevando in termini favorevoli la diversa prospettazione difensiva sull'inasprimento introdotto dalla l. n. 36/2019.

  • art. 625, n. 2 c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata del furto.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione di legge o per motivazione del tutto mancante o apparente, non già per una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sulla pena base è sufficiente quando il giudice richiami elementi sintomatici della personalità e della pericolosità del reo, come precedenti penali e giudiziari, anche specifici, che giustifichino il posizionamento della pena sopra il minimo edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
  • La verifica sulla legalità della pena deve essere compiuta con riferimento alla cornice edittale applicabile al tempo del fatto, non potendo fondarsi su una diversa lettura astratta della disciplina sanzionatoria sganciata dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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