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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20537/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ATER impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto la domanda di Mozzini per l'accertamento dell'illegittimità del recesso anticipato (revoca ante tempus) disposto dall'ente nei confronti del direttore generale. L'ATER deduceva, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sostenendo la competenza del giudice amministrativo) e contestava l'interpretazione delle disposizioni statutarie e regionali che avrebbero invece consentito la revoca con delibera motivata del consiglio di amministrazione senza la procedura prevista nello Statuto e richiamata dalla legge regionale n. 53/1993 (contestazione, termine per giustificazioni, sospensione cautelare ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ATER. Ha confermato che la giurisdizione è del giudice ordinario, seguendo l'indirizzo delle Sezioni Unite: la nomina e la revoca del direttore, essendo il rapporto regolato da contratto di diritto privato e non essendo l'atto espressione di una 'macro-organizzazione' o di poteri autoritativi fondamentali dell'ente, rientrano nella cognizione del giudice ordinario. Sul punto di merito, la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la delibera di revoca rientrava nelle ipotesi disciplinate dall'art. 22 dello Statuto (che rinvia alla procedura della legge regionale n. 53/1993) e che, quindi, la procedura prescritta (contestazione, termini per giustificazioni, sospensione, ecc.) era stata inosservata, determinando l'illegittimità del recesso. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e le spese di cassazione compensate integralmente (con richiamo alla sopravvenuta decisione a Sezioni Unite riguardo la giurisdizione).

Norme richiamate

  • art. 12, legge regionale Veneto 3 novembre 2017, n. 39

    "1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. 2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. 3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione. 4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in Veneto" e successive modificazioni."

    La norma prevede la possibilità di revoca con atto motivato del consiglio ma non disciplina la procedura: la Corte ha ritenuto che la disciplina procedurale applicabile (quando prevista dallo Statuto) rinvii alla legge regionale n. 53/1993, con le garanzie di contestazione e termine per giustificazioni

  • art. 9, legge regionale Veneto 3 novembre 2017, n. 39

    "1. Sono organi delle ATER: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore; d) il revisore unico dei conti"

    Il direttore è riconosciuto organo dell'ATER, ma il suo rapporto è regolato da contratto di diritto privato: ciò è centrale per l'individuazione della giurisdizione

  • art. 22, Statuto ATER della Provincia di Verona

    Lo Statuto contempla ipotesi di revoca/decadenza (es. contrasto dell'attività svolta rispetto alle direttive e agli atti della programmazione regionale) e rinvia alla procedura della legge regionale n. 53/1993 per gli aspetti procedurali; la Corte d'appello ha interpretato che la fattispecie di revoca rientrava in quest'ambito, con conseguente obbligo di osservare la procedura

  • art. 12, legge regionale Veneto n. 53 del 1993

    "1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste. 2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni. 3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo. 4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale."

    La procedura impone contestazione scritta, termine per giustificazioni e sospensione: la sua inosservanza rende illegittimo il provvedimento di revoca quando lo Statuto rinvia a tale procedura

  • Sezioni Unite, Cass. Sez. U., 25/07/2025, n. 21272

    Pronuncia di coordinate rilevanti sulla giurisdizione: la nomina/revoca di direttori che non derivano da concorso ex art.63 co.4 d.lgs. 165/2001 e che non costituiscono atti di macro-organizzazione rimangono della competenza del giudice ordinario

  • art. 37 c.p.c.; art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (richiamati dall'odierno ricorso)

    Norme richiamate dall'ATER per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte ha ritenuto tali rilievi infondati alla luce della natura contrattuale del rapporto e della giurisprudenza di legittimità sulle competenze giurisdizionali

Massime di principio

  • Quando il direttore di un ente è legato all'ente tramite un rapporto regolato da contratto di diritto privato, le controversie relative alla nomina e alla revoca sono normalmente di competenza del giudice ordinario, salvo che l'atto impugnato sia manifestazione di poteri di macro-organizzazione o di potestà autoritativa rilevanti.
  • Se lo Statuto o la normativa interna rinvia a una procedura regionale (es. legge regionale n. 53/1993) per la contestazione e la sospensione, quelle garanzie procedurali devono essere rispettate; la loro inosservanza può rendere illegittimo il recesso e dare diritto al risarcimento dei compensi fino alla scadenza contrattuale, al netto di quanto già percepito.
  • In sede di cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione possibile di clausole statutarie: occorre dimostrare quale canone interpretativo concreto è stato violato e in che punto la decisione del giudice del merito si sia discostata da tale canone.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite sulla materia della giurisdizione sono vincolanti e possono determinare anche l'adeguamento delle decisioni sul riparto delle spese (es. compensazione integrale) quando la questione di giurisdizione risulti dirimente e sia stata successivamente chiarita in sede di legittimità.
  • Prima di disporre revoche o recesso da incarichi apicali, gli enti devono verificare la fonte normativa di riferimento (Statuto, legge regionale, contratti) per comprendere sia la disciplina sostanziale sia le eventuali procedure cautelari e di contestazione da seguire.

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