Sentenza del 26/01/2015 n. 1297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI per gli anni 2001, 2002 e 2003, riferiti a terreni edificabili. La CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 119/09/08 depositata il 19 giugno 2008, aveva accolto l'appello di G.A. e annullato gli avvisi perché il Comune non aveva allegato la deliberazione della Giunta comunale che determinava i valori venali dei terreni per zone omogenee. Il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997: sosteneva che la deliberazione, avendo contenuto normativo ed essendo conoscibile tramite le formalità di pubblicazione, non dovesse essere allegata agli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa, inclusi i relativi presupposti di fatto, ma non gli atti irrilevanti a tale fine né quelli a contenuto normativo, anche secondario, come le deliberazioni comunali giuridicamente conoscibili perché regolarmente pubblicate. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, cui spetta anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Non risultano stabiliti in questa pronuncia importi d'imposta o sanzioni.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
L'atto richiamato nell'avviso va allegato o riprodotto quando è necessario per comprendere le ragioni della pretesa, comprese quelle relative ai fatti. L'obbligo non si estende agli atti normativi o secondari conoscibili attraverso la pubblicazione prevista dalla legge.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
La disposizione consente al Comune di determinare valori venali di riferimento per le aree edificabili; nel caso deciso, la deliberazione comunale adottata in tale ambito è stata considerata atto a contenuto normativo, conoscibile tramite pubblicazione e non soggetto, per ciò solo, all'obbligo di allegazione all'avviso ICI.
Massime di principio
- Un atto richiamato nell'avviso impositivo deve essere allegato o riprodotto quando serve a rendere comprensibili le ragioni della pretesa, inclusi i suoi presupposti fattuali; non basta, però, che l'atto sia citato perché l'allegazione sia sempre necessaria.
- Gli atti a contenuto normativo, anche secondario, come deliberazioni e regolamenti comunali regolarmente pubblicati, sono giuridicamente conoscibili e non devono essere allegati all'avviso per il solo fatto di esservi richiamati.
- La pronuncia riguarda l'obbligo formale di allegazione: non decide in via definitiva la correttezza dell'imposizione ICI nel merito. La cassazione con rinvio rimette alla CTR la prosecuzione del giudizio e la decisione sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →