Cassazione Penale, Ordinanza n. 31475/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975. Con l'unico motivo ha censurato, da un lato, la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito; dall'altro, ha dedotto l'omessa applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché, quanto alla prima, miravano a una rivalutazione del merito e reiteravano censure già respinte in appello; quanto alla seconda, erano generiche e prive di specificità, non indicando gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta attenuante, a fronte della motivazione di appello che aveva valorizzato l'uso di un coltello e la gravità del fatto.
Norme richiamate
La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità per la detenzione/porto di arma o oggetto atto ad offendere; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurazione del reato, ma rileva che la motivazione della decisione impugnata era logicamente e giuridicamente corretta.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una concreta critica argomentata della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate o formulate in modo generico non soddisfa il requisito di specificità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
È richiamata come fonte dell'attenuante del fatto di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte osserva che la censura sulla sua mancata applicazione è generica e non supportata da elementi concreti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve contenere una critica concreta e argomentata alla decisione impugnata; la riproposizione pedissequa di censure già dedotte in appello non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione di una circostanza attenuante o di un'attenuazione speciale deve indicare in modo preciso gli elementi fattuali e giuridici che ne giustificano l'applicazione; in difetto, il motivo è generico.
- La valutazione sulla particolare tenuità o lievità del fatto, quando collegata a dati fattuali valorizzati dal giudice di merito, può essere censurata in cassazione solo con una critica puntuale e non meramente assertiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →