Cassazione Penale, Sentenza n. 46711/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di ricettazione relativa a una piscina ritenuta proveniente da un delitto di truffa; il difensore ha impugnato sostenendo: (1) violazione di legge (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione sulla mancanza dell'elemento psicologico, lamentando inoltre l'utilizzo di intercettazioni non acquisite nel fascicolo dibattimentale; (2) violazione di legge (art. 178 c.p.p.) e vizio di motivazione per il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato nell'udienza del 29/01/2018, quando il giudice avrebbe invitato le parti a discutere invece di rinviare per l'interrogatorio richiesto; si aggiungeva che l'imputato avrebbe reso dichiarazioni difensive nelle indagini preliminari.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la consolidata giurisprudenza permette di dedurre la conoscenza della provenienza illecita dalla mancata giustificazione del possesso del bene; la disponibilità del bene e l'assenza di spiegazioni plausibili sono state ritenute idonee a comprovare l'elemento psicologico della ricettazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto lamentele riferite a una nullità generale a regime intermedio che devono essere tempestivamente eccepite (artt. 182, comma 2 e 183 c.p.p.): dal verbale dell'udienza del 29/01/2018 non risulta eccezione e il profilo non era stato specificamente dedotto in appello. Conseguentemente, per effetto dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata giustificazione del possesso di un bene provento di reato può costituire prova della conoscenza della provenienza illecita (elemento psicologico) se non emergono elementi verosimili di buona fede.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; contesto procedurale dell'udienza.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violazione processuale; la Corte non ha però affrontato il merito della presunta violazione perché ha ritenuto inammissibile il motivo per carenza di tempestiva eccezione.
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di eccepire tempestivamente le nullità processuali dedotte; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione in udienza abbia determinato la decadenza dal contestare successivamente l'omesso interrogatorio.
Norma collegata alla disciplina delle nullità da eccepire; utilizzata dalla Corte per motivare l'inammissibilità del motivo relativo al presunto vulnus del diritto di difesa.
Prevede la condanna alle spese processuali e la determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata equitativamente per fissare la somma in Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La semplice disponibilità di un bene provento di reato e la mancanza di giustificazioni plausibili possono legittimare la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione senza invertire l'onere della prova.
- Il silenzio o l'assenza di spiegazioni da parte del possessore possono essere valorizzati dal giudice come indizio della conoscenza dell'origine illecita, purché emergano elementi oggettivi idonei a collegare il bene al reato.
- Le nullità o violazioni procedurali che configurano una nullità generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente nel corso dell'udienza (artt. 182 e 183 c.p.p.), altrimenti si perde il diritto di farle valere in sede di impugnazione.
- Se in sede di appello si contesta un profilo difensivo diverso (es. quantificazione della pena), non è possibile sollevare ex novo questioni di nullità non eccepite in primo grado.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
- Le intercettazioni o altri mezzi di prova devono essere correttamente acquisiti nel fascicolo dibattimentale per poter essere utilizzati efficacemente; la loro impropria utilizzazione può essere censurata ma l'esito dipende anche dalla completezza delle eccezioni processuali sollevate.
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