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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18936/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore con un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al divieto di reformatio in pejus. Si censura che la riduzione di pena conseguente all'assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale sarebbe meramente simbolica e sproporzionata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fissato la pena-base per il reato previsto dall'art. 341-bis c.p. in mesi sei (quasi il massimo edittale), mentre il primo giudice aveva individuato, in via di continuazione, una pena-base di soli 15 giorni per il reato di resistenza, ossia il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato i principi delle Sezioni Unite sulla continuazione e l'unificazione delle pene: mutata la struttura del reato continuato per effetto dell'assoluzione dal reato di resistenza, la Corte d'appello ha legittimamente ri-determinato la pena-base per l'art. 341-bis c.p. (individuata in mesi cinque aumentata di un mese per la continuazione, quindi al minimo edittale di sei mesi) e applicato gli aumenti per i reati satellite, motivando anche con la personalità dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto corretta la ricomposizione e la proporzionalità della pena complessiva; ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Individua il reato principale (oltraggio a pubblico ufficiale) e il relativo intervallo edittale (da sei mesi a tre anni); la Corte d'appello ha fissato la pena-base in modo tale da rispettare l'intervallo edittale una volta mutata la struttura della continuazione.

  • art. 81, comma 3, c.p.

    Limita l'aumento complessivo in caso di cumulo/continuazione: gli aumenti complessivi non devono superare il limite del cumulo materiale; la Cassazione richiama questo principio per giustificare la verifica sull'esito finale della pena.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1-2-76

    Norme che disciplinano il foglio di via obbligatorio e le relative violazioni: la Corte d'appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per le violazioni connesse a questo provvedimento.

  • Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014 (C., Rv. 258653)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce come la continuazione possa essere interpretata unitariamente o atomisticamente, come si operi l'unificazione delle pene scegliendo il reato più grave e come la modifica della 'struttura' del reato continuato (ad es. per una successiva assoluzione) legittimi la rinnovata determinazione della pena-base senza violare il divieto di reformatio in pejus purché la pena complessiva non risulti aumentata oltre i limiti consentiti.

Massime di principio

  • Se l'assoluzione in appello muta la configurazione dei reati in continuazione, il giudice d'appello può legittimamente rideterminare la pena-base in funzione della nuova fattispecie più grave; non è obbligato a mantenere la stessa pena-base adottata dal primo giudice.
  • Il confronto tra decisioni di primo e secondo grado deve riguardare la pena finale complessiva: il divieto di reformatio in pejus non impedisce che uno dei singoli aumenti sia più elevato in appello se la pena complessiva non risulta peggiorata rispetto al limite del cumulo materiale.
  • La verifica di proporzionalità non impone al giudice d'appello di fissare la pena-base al minimo edittale solo perché il primo giudice vi si era attenuto; ciò che conta è il rispetto degli intervalli edittali e del principio che l'aumento complessivo non superi il cumulo materiale.
  • La sentenza deve motivare la nuova determinazione della pena anche con elementi di personalità dell'imputato e circostanze rilevanti: precedenti per fatti analoghi possono giustificare un diverso apprezzamento in sede di rinnovata dosimetria.
  • In casi di continuazione, quando cambia la 'regiudicanda' più grave o la qualificazione giuridica di essa, il meccanismo di unificazione subisce una novazione strutturale e il giudice di gravame ha il potere-dovere di riformulare la commisurazione delle pene alla luce della nuova struttura.

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