Cassazione Penale, Sentenza n. 14677/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso provvedimento disciplinare del 12/01/2023 che aveva inflitto l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni in relazione a tre rapporti disciplinari (31/12/2022 rientro tardivo da licenza, 01/01/2023 mancata consegna di un telefono cellulare su invito, 05/01/2023 mancato rientro alle 20:30). Due motivi di ricorso: 1) violazione delle norme sulla contestazione dell'addebito (art. 38 Ord. pen., art. 81 d.P.R. 230/2000) e omessa specifica contestazione del rapporto del 01/01/2023; 2) violazione degli artt. 38, comma 2 e 3 Ord. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione per aver comminato sanzione su fatti non specificamente contestati al detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: pur riconoscendo il principio per cui l'omessa previa contestazione può incidere sulla validità del provvedimento disciplinare, la Corte ha ritenuto che qui la contestazione sia avvenuta in sede di udienza disciplinare e che il detenuto non abbia tempestivamente eccepito la nullità (decadenza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.). Inoltre il Tribunale di sorveglianza aveva verificato che il provvedimento sanzionatorio richiamava i verbali di contestazione noti al detenuto, per cui non sussisteva carenza di correlazione tra contestazione e sanzione. Le doglianze riproposte in cassazione sono state ritenute aspecifiche e non persuasive.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35‑bis, comma 4
Norma procedurale che regola il reclamo al Tribunale di sorveglianza; richiamata per la disciplina del reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza
Ordinamento penitenziario, art. 38, commi 2 e 3
Stabilisce le regole sulla contestazione degli addebiti e l'udienza disciplinare; la Corte afferma che la mancata contestazione può determinare nullità ma la relativa eccezione deve essere sollevata per tempo
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81
Norme regolamentari sulla procedura disciplinare interna (Modello 20, contestazione degli addebiti); la Corte valuta la presunta violazione alla luce della tempestiva eccezione di parte
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)
Criteri di censura per il ricorso in Cassazione (vizi di motivazione e applicazione della legge), usati per inquadrare i mezzi di impugnazione proposti dal ricorrente
codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3
Principio sulla deducibilità delle nullità: le violazioni vanno eccepite tempestivamente; applicato analogicamente ai procedimenti disciplinari per escludere la rilevabilità tardiva della nullità
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari penitenziari l'omessa o tardiva contestazione dell'addebito può rendere illegittimo il provvedimento, ma la relativa nullità va eccepita tempestivamente: se la contestazione avviene in udienza va sollevata immediatamente all'apertura dell'udienza, a pena di decadenza.
- Le regole sulla nullità processuale (art. 182 c.p.p.) sono applicabili anche ai procedimenti disciplinari interni per ragioni di connessione funzionale; pertanto molte nullità sono soggette a preclusione se non dedotte nel momento processualmente rilevante.
- Il Tribunale di sorveglianza, nel decidere il reclamo, deve valutare il merito e può acquisire elementi integrativi; se il provvedimento disciplinare richiama verbali e atti noti al detenuto e il detenuto non eccepisce la mancanza di contestazione, la sanzione difficilmente sarà annullata in sede giurisdizionale.
- Per tutelare efficacemente la difesa, il detenuto (o il difensore) deve: a) eccepire immediatamente in udienza qualsiasi mancanza o tardività nella contestazione; b) chiedere verbalizzazione dell'eccezione; c) produrre copia delle comunicazioni o del Modello 20 che dimostri la carenza procedurale.
- Le doglianze di carenza di correlazione tra contestazione e sanzione richiedono motivazioni specifiche e prova documentale; argomentazioni aspecifiche o ripetizione delle stesse censure già rigettate in sede di reclamo sono destinate a non prevalere in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14396/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14398/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14399/2024 del 09/04/2024
- Sentenza penale · 9 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14400/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →