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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14677/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso provvedimento disciplinare del 12/01/2023 che aveva inflitto l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per 10 giorni in relazione a tre rapporti disciplinari (31/12/2022 rientro tardivo da licenza, 01/01/2023 mancata consegna di un telefono cellulare su invito, 05/01/2023 mancato rientro alle 20:30). Due motivi di ricorso: 1) violazione delle norme sulla contestazione dell'addebito (art. 38 Ord. pen., art. 81 d.P.R. 230/2000) e omessa specifica contestazione del rapporto del 01/01/2023; 2) violazione degli artt. 38, comma 2 e 3 Ord. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione per aver comminato sanzione su fatti non specificamente contestati al detenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: pur riconoscendo il principio per cui l'omessa previa contestazione può incidere sulla validità del provvedimento disciplinare, la Corte ha ritenuto che qui la contestazione sia avvenuta in sede di udienza disciplinare e che il detenuto non abbia tempestivamente eccepito la nullità (decadenza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.). Inoltre il Tribunale di sorveglianza aveva verificato che il provvedimento sanzionatorio richiamava i verbali di contestazione noti al detenuto, per cui non sussisteva carenza di correlazione tra contestazione e sanzione. Le doglianze riproposte in cassazione sono state ritenute aspecifiche e non persuasive.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari penitenziari l'omessa o tardiva contestazione dell'addebito può rendere illegittimo il provvedimento, ma la relativa nullità va eccepita tempestivamente: se la contestazione avviene in udienza va sollevata immediatamente all'apertura dell'udienza, a pena di decadenza.
  • Le regole sulla nullità processuale (art. 182 c.p.p.) sono applicabili anche ai procedimenti disciplinari interni per ragioni di connessione funzionale; pertanto molte nullità sono soggette a preclusione se non dedotte nel momento processualmente rilevante.
  • Il Tribunale di sorveglianza, nel decidere il reclamo, deve valutare il merito e può acquisire elementi integrativi; se il provvedimento disciplinare richiama verbali e atti noti al detenuto e il detenuto non eccepisce la mancanza di contestazione, la sanzione difficilmente sarà annullata in sede giurisdizionale.
  • Per tutelare efficacemente la difesa, il detenuto (o il difensore) deve: a) eccepire immediatamente in udienza qualsiasi mancanza o tardività nella contestazione; b) chiedere verbalizzazione dell'eccezione; c) produrre copia delle comunicazioni o del Modello 20 che dimostri la carenza procedurale.
  • Le doglianze di carenza di correlazione tra contestazione e sanzione richiedono motivazioni specifiche e prova documentale; argomentazioni aspecifiche o ripetizione delle stesse censure già rigettate in sede di reclamo sono destinate a non prevalere in Cassazione.

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