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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49516/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (inizialmente arresti domiciliari, poi attenuata in obbligo di dimora) per il reato di cessione di 100 grammi di hashish. Il ricorrente articolava due motivi principali: 1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le intercettazioni e le dichiarazioni testimoniali richiamate dal Tribunale non provavano la cessione contestata (si osservava che una telefonata menzionava la somma di €4000 non corrispondente alla vendita di 100 grammi e che le dichiarazioni di Mattia Rocco si riferivano a fatti del 2018); 2) censura sulle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di precedenti specifici e l'errata qualificazione del fatto rispetto all'art. 73 d.P.R. 309/90 (richiesta, implicitamente, di applicazione della disciplina attenuata/di sospensione condizionale), nonché l'assenza di motivazione idonea a giustificare la misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussisteva un compendio indiziario adeguato fondato su: intercettazioni (conversazioni tra L. Tauriello, G. Leone e altri che collegavano il nome di Barbetta alla fornitura), la localizzazione dell'autovettura della coppia in corrispondenza dell'abitazione del ricorrente nel momento delle intercettazioni, e le sommarie informazioni rese da Mattia Rocco relative a debito di €4000 collegato a forniture di stupefacenti. La Corte ha ritenuto coerente e non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale, che esclusa l'applicabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha ritenuto sussistere esigenze cautelari fondate sulla reiterazione del reato alla luce dei plurimi precedenti (anche se non specifici) e della professionalità nell'attività di detenzione e cessione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di €3000 in favore della Cassa delle ammende e alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; in riferimento al caso, autorizza l'intervento del Tribunale per la conferma della misura disposta dal GIP

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Limiti formali nella articolazione dei motivi di ricorso in sede di legittimità; la Corte ha rilevato che il ricorso era articolato nei limiti richiesti ma le censure erano di fatto ricostruzione alternativa dei fatti

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che non era applicabile la fattispecie attenuata (comma 5) alla luce della pluralità di cessioni che avevano generato i debiti richiamati; non era necessaria la menzione del comma 4 per la descrizione puntuale della cessione considerata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende solo se non risulti che il ricorso è stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non fosse provata tale mancanza di colpa e ha imposto il versamento

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar)

    Richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non puo' sindacare motivazioni di merito immune da vizi di manifesta illogicità; le contestazioni del ricorrente erano valutazioni alternative dei fatti non idonee a superare tale limite

Massime di principio

  • La Cassazione non entra nel merito delle valutazioni probatorie dei giudici di merito se queste sono logiche e non manifestamente illogiche: le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti rimangono di competenza del giudice di merito
  • Il compendio indiziario può essere formato da elementi diversi e cumulativi (intercettazioni, localizzazioni, sommarie informazioni): nessun singolo elemento deve essere conclusivo se la loro combinazione è coerente
  • La presenza di redditi o di attività lecite non esclude, di per sé, la responsabilità per attività illecite; la disponibilità economica è un dato neutro rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari
  • Precedenti penali anche non specifici possono giustificare la misura cautelare se, nel complesso, alimentano fondati elementi di prognosi di reiterazione del reato
  • L'applicazione di fattispecie attenuate (es. art. 73 d.P.R. 309/90, comma 5) dipende da una valutazione di merito sulla natura e continuità degli episodi e non può essere imposta in sede di legittimità se i giudici di merito hanno argomentato la diversa qualificazione
  • Il ricorrente che proponga motivi palesemente inidonei o meramente neutri rispetto a vizi di legge è esposto al rischio di inammissibilità e di condanna al pagamento delle spese e, se ricorrono i presupposti, di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale

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