Sentenza n. 637/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale e alle informazioni ambientali relative agli effetti del Ciclone Harry sul territorio costiero di Melito di Porto Salvo e alla gestione dell'emergenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza di accesso relativa a documenti e informazioni riguardanti difesa e pianificazione costiera, concessioni e abusi demaniali, protezione civile e gestione dell’emergenza conseguente al Ciclone Harry del gennaio 2026. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, per mancata conclusione del procedimento; 2) violazione del principio di massima divulgazione delle informazioni ambientali e dell’art. 3 d.lgs. 195/2005, anche in relazione alla direttiva 2003/4/CE; 3) violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990 e degli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. Ha inoltre chiesto l’ostensione integrale dei documenti. In giudizio ha rappresentato che il Comune aveva trasmesso tardivamente e progressivamente parte della documentazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese per soccombenza virtuale. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto ai documenti non detenuti e la genericità e natura massiva dell’istanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto inidonea la procura allegata all’istanza amministrativa: era generica, priva di data e non individuava né l’amministrazione destinataria né i documenti e le informazioni per i quali l’associazione aveva conferito il potere di presentare la richiesta. La selezione concreta e articolata degli atti era stata compiuta per la prima volta dal delegato; una procura così configurata non dimostrava l’imputabilità giuridica dell’istanza all’interessata e non poteva essere sanata ex post mediante ratifica. Il soccorso istruttorio non è applicabile alla mancanza di tale elemento essenziale. Il Collegio ha inoltre affermato, in via autonoma, che l’istanza era massiva ed esplorativa: riguardava un numero elevato di documenti relativi anche a periodi di cinque e dieci anni, implicava attività di selezione ed elaborazione da parte delle amministrazioni e comportava un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diritto di accesso, anche ambientale, non può essere esercitato in modo abusivo o sproporzionato, con pregiudizio per il buon andamento. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per la trasmissione di documenti da parte del Comune, poiché il ricorso è stato definito in rito. Spese integralmente compensate. È stata revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
artt. 6, commi 3 e 5, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio (ed è il caso in esame), l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere - dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa
La richiesta di accesso presentata da un rappresentante deve consentire all’amministrazione di verificare l’effettivo potere rappresentativo; una procura generica che non individui l’amministrazione e l’oggetto della richiesta non è sufficiente. Il soccorso istruttorio riguarda irregolarità o incompletezze, non la mancanza dell’imputabilità giuridica dell’istanza.
art. 22, comma 1, lettere a) e d), l. 241/1990
Non è condivisibile l’affermazione che la delega potrebbe essere conferita per “una fattispecie unitaria, identificata dalla sua causa finale, dall’evento generante e dall’interesse da tutelare” in quanto per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).
Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi detenuti da una specifica amministrazione. La delega deve quindi essere riferibile alla richiesta concreta e non può limitarsi a conferire in bianco il potere di selezionare documenti sulla base di un generico tema o evento.
L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.
La richiesta di accesso avvia un procedimento autonomo presso l’amministrazione destinataria e detentrice dei documenti, che è il soggetto tenuto a concluderlo.
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa non sia manifestamente infondata.
art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002
Il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio quando accerta l’insussistenza dei relativi presupposti; la revoca pronunciata nel caso concreto opera retroattivamente ai sensi del comma 3.
Massime di principio
- Quando un’istanza di accesso è presentata da un soggetto diverso dall’interessato, il potere rappresentativo deve risultare da una sottoscrizione congiunta o da una delega o procura idonea, che consenta di riferire la richiesta all’interessato e alla specifica amministrazione e ai documenti o alle informazioni richiesti. Una delega generica o in bianco, che rimetta al delegato la prima individuazione dell’oggetto dell’accesso, non è sufficiente.
- Il soccorso istruttorio previsto per le istanze di accesso può rimediare a irregolarità o incompletezze, ma non alla mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza al soggetto interessato; in tale ipotesi non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla richiesta.
- L’istanza di accesso che riguarda un numero elevato e non puntualmente circoscritto di documenti, estesi a periodi pluriennali e tale da richiedere una significativa attività di ricerca, selezione o elaborazione, può essere qualificata come massiva ed esplorativa e non è accoglibile quando determina un controllo generalizzato o un carico sproporzionato per l’amministrazione.
- Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, pur caratterizzato da un’ampia finalità divulgativa, deve essere esercitato secondo buona fede e senza abuso: non può tradursi in richieste sproporzionate o tali da interferire con il buon andamento dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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