Cassazione Penale, Sentenza n. 20265/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno dell'8.11.2021 che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Ouarsam Sami esclusivamente per i reati di cessione di hashish (art. 73 d.P.R. 309/1990) con l'aggravante ex art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di principi costituzionali e di norme processuali (artt. 27 e 11 Cost., art.132 c.p.p.) per mancanza di rilevazione del principio attivo e per il conteggio del quantitativo come sostanza lorda; 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per carenza assoluta di motivazione sull'aggravante; 3) violazione dell'art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990 per assenza degli accertamenti sul superamento delle soglie quantitative (con richiamo alla pronuncia a Sezioni Unite del 30.1.2020 che fissa la soglia per le droghe "leggere" a 2 kg di principio attivo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio di omessa motivazione relativo all'aggravante non comporti, di per sé, interesse a proporre ricorso in cassazione se non è dimostrato che la rimozione dell'aggravante avrebbe inciso sulla sussistenza del quadro indiziario o sulle esigenze cautelari (an o quomodo della misura). Poiché il Tribunale aveva comunque motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in relazione alle cessioni di hashish (art. 73), l'assenza di espressa motivazione sul dato quantitativo non ha reso illegittima la custodia cautelare. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce le cessioni di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sussistenza del delitto ex art. 73 fosse sufficiente a fondare la custodia cautelare anche in assenza di motivazione specifica sull'aggravante quantitativa
d.P.R. 309/1990 art. 80 secondo comma
Prevede l'aggravante per i delitti di cui al Titolo I oltre determinate soglie quantitative; il ricorso contestava la mancanza di motivazione sul superamento delle soglie, ma la Corte ha ritenuto che la carenza di motivazione sull'aggravante non invalida la misura quando la custodia è comunque giustificata dal reato semplice e dalle esigenze cautelari
Costituzione artt. 11 e 27
Richiamati dal ricorrente come parametro di legittimità, ma la Corte non ha ravvisato violazione di principi costituzionali risolutiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso
codice di procedura penale art. 132
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e completezza dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione non fosse idonea a modificare l'esito cautelare senza dimostrare l'interesse concreto
codice di procedura penale art. 606 lett. e)
Richiama il vizio per carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancanza di interesse concreto a censurare solo l'aggravante
Sezioni Unite 30.1.2020
Pronuncia richiamata che fissa criteri per la soglia dell'aggravante: per le cosiddette "droghe leggere" la soglia individuata è di 2 kg di principio attivo; il ricorrente sosteneva che non fosse stato dimostrato il superamento di tale soglia
Sezioni Unite Biondi 24.5.2012
Richiamata dalla difesa in relazione ai criteri di quantificazione della sostanza attiva vs sostanza lorda; la Corte non ha ritenuto comunque decisivo tale rilievo ai fini della conservazione della misura cautelare
codice di procedura penale art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
disposizioni su Cassa delle Ammende (sentenza 13 giugno 2000 n.186 richiamata)
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando l'impugnativa è ritenuta proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui è stato disposto un versamento equitativo di Euro 3.000
Massime di principio
- Se il ricorso in cassazione contesta solo la configurabilità di un'aggravante ma non impugna la sussistenza del reato base né le esigenze cautelari, è spesso dichiarato inammissibile per mancanza di interesse: bisogna dimostrare che l'eliminazione dell'aggravante avrebbe inciso sulla validità della misura cautelare
- Quando si contesta un'aggravante quantitativa (art. 80 d.P.R. 309/1990), il pubblico ministero che richiede la misura cautelare dovrebbe raccogliere e motivare elementi specifici circa il dato quantitativo e la conversione in principio attivo; in mancanza, il difensore può sollevare la doglianza, ma deve indicare come ciò avrebbe cambiato la decisione sulla libertà
- La mancata esplicita valorizzazione di un elemento aggravante non rende automaticamente nullo il provvedimento cautelare se il giudice ha adeguatamente motivato la presenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari rispetto al reato semplice
- Per le "droghe leggere" la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha fissato parametri di riferimento (es. 2 kg di principio attivo) per l'applicazione dell'aggravante: la contestazione processuale dovrebbe dunque focalizzarsi su misura e conversione in principio attivo per essere efficace
- In impugnazioni contro provvedimenti "de libertate" il ricorrente ha l'onere di indicare in quali parti la mancanza motivazionale abbia impedito argomentazioni che avrebbero potuto portare a decisioni diverse; senza tale indicazione il ricorso rischia di essere inammissibile e sanzionato
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