Cassazione Civile, Sentenza n. 22958/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Querela di falso ex artt. 221 e 70 c.p.c. volta ad ottenere l'accertamento della falsità, invalidità o inefficacia del certificato del Registro delle Imprese relativo all'iscrizione del 19/02/1996 della "Laduner Notburga & Co. sas", per assenza delle condizioni di legge per l'iscrizione (unico socio accomandante era una società di capitali che deteneva una quota maggioritaria, in presunta violazione dell'art. 2361 c.c. nel testo previgente) e per la dichiarata cessazione dell'attività di commercio al minuto di merceria dal 1994 nonostante iscrizioni nel 1998/1999 utilizzate per la dichiarazione di fallimento
La decisione
Il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda, ritenendo che l'iscrizione camerale fosse un atto dovuto (di diritto) e che l'Ufficio del Registro delle Imprese non avesse discrezionalità né competenza per sindacare la validità degli atti notarili che ne erano il presupposto; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per carenze di forma e contenuto dell'atto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che il ricorso non avesse colto la ratio decidendi (ossia l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.) e che le doglianze attinenti a rimedi straordinari e diritto comunitario non fossero rilevanti nel giudizio di querela di falso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della CCIAA di Bolzano (Euro 5.000,00 + Euro 200,00 esborsi +15% spese generali e accessori di legge).
Norme richiamate
Norma che disciplina la querela di falso: la Corte ha ritenuto che, nel giudizio instaurato quale querela di falso, non fosse necessario né pertinente sindacare la presunta nullità degli atti notarili che costituivano il presupposto dell'iscrizione camerale
Richiamata in relazione alla querela di falso; il giudice ha confinato l'esame alla sfera della verifica documentale richiesta dalla querela e non all'accertamento della validità degli atti costitutivi
art. 2361 c.c. (testo previgente)
Norma sostanziale richiamata dalla ricorrente come presunto vizio della società (partecipazione di società di capitali in accomandita semplice). La Corte ha però ritenuto che la verifica di tale vizio sostanziale non potesse essere risolta nel giudizio di querela di falso nei termini proposti
Norma sul potere di cancellazione dal registro delle imprese: la ricorrente chiedeva la cancellazione con effetto ex tunc, ma la Corte ha ritenuto che l'azione proposta non fosse idonea a ottenere tale accertamento nel contesto processuale instaurato
Norma sui requisiti formali e di contenuto dell'atto di appello: la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenze in forma e contenuto, e la Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per non aver specificamente impugnato detta valutazione
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come possibile rimedio; la Cassazione ha ritenuto inammissibile tale rimedio perché la sentenza di primo grado era appellabile con il normale rimedio dell'appello e non con il rimedio straordinario invocato
art. 267 TFUE
Richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue avanzata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura anche sotto il profilo del diritto comunitario, perché la questione non era rilevante nel giudizio di querela di falso e/o era priva di incidenza sulla decisione di inammissibilità
Massime di principio
- La querela di falso è uno strumento documentale limitato: non è il mezzo idoneo per far decidere il giudice civile circa la nullità sostanziale degli atti notarili che hanno prodotto iscrizioni nei registri pubblici; per contestare la validità di atti costitutivi occorrono azioni mirate nei canali processuali appropriati
- Le iscrizioni nel Registro delle Imprese effettuate dagli uffici camerali sono spesso considerate atti dovuti; il sindacato sulla loro legittimità connessa a presunte nullità notarili può richiedere un diverso procedimento o l'intervento dell'autorità giudiziaria competente per accertare la fonte del vizio
- L'impugnazione dell'atto di appello deve rispettare rigorosamente i requisiti di forma e contenuto dell'art. 342 c.p.c.; la mancata osservanza di tali requisiti può determinare l'inammissibilità dell'appello e rendere sterile qualsiasi valutazione sul merito successiva
- In cassazione la Corte verifica anche la correttezza della qualificazione giuridica del motivo di impugnazione: un ricorso che non rappresenti la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sarà dichiarato inammissibile
- I rimedi straordinari (es. art. 111 Cost., comma 7) e le richieste di rinvio pregiudiziale comunitario non sono ammissibili quando la questione sollevata è principalmente procedurale o non incide sulla decisione sostanziale adottata nei termini del giudizio in esame
- Se si mira ad ottenere la cancellazione ex tunc di una società dal registro per vizi costitutivi, è opportuno proporre un'azione diretta e ben documentata sulla nullità degli atti costitutivi, curando la scelta del rito e la forma degli atti d'impugnazione per evitare inammissibilità procedurali
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