Cassazione Penale, Sentenza n. 15947/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo a procedimento per diffamazione aggravata (attribuzione di fatto determinato) commessa mediante trasmissione televisiva andata in onda il 15/02/2019 nel programma "Mattino 5". Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo sostenendo che debba applicarsi l'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990 n. 223 (foro competente il luogo di residenza della persona offesa), poiché le persone offese risiedono a Veglie (circondario di Lecce), mentre il Tribunale di Lecce aveva in precedenza dichiarato incompetente il proprio territorio e trasmesso gli atti a Monza. La questione giuridica centrale era se la deroga territoriale prevista dal comma 5 dell'art. 30 si estenda anche ai casi in cui gli imputati non rivestano le qualifiche soggettive indicate dal comma 1 (es. non siano concessionari o delegati), come nel caso di intervistatore e intervistata.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5), ha attribuito la competenza territoriale al Tribunale di Lecce. Ha ritenuto che il comma 5 dell'art. 30, non investito dalla declaratoria di incostituzionalità del comma 4, debba operare anche per il reato di diffamazione comune (art. 595 c.p.) commesso mediante trasmissioni con attribuzione di un fatto determinato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'imputato. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Lecce con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 30, legge 6 agosto 1990, n. 223 (commi 1, 4, 5)
comma 5: "Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa"
Il comma 5 è rimasto valido dopo la declaratoria di incostituzionalità del comma 4 ed è stato interpretato dalla Cassazione come norma di competenza territoriale applicabile anche al reato di diffamazione ex art. 595 c.p. commesso mediante trasmissioni e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, a prescindere dalle qualifiche soggettive dell'imputato.
La norma generale sull'illecito diffamatorio integra, mediante le aggravazioni, l'area di punibilità rimasta libera dopo l'annullamento parziale della disciplina speciale; la Cassazione ha ritenuto che l'art. 595 c.p. sia ora il riferimento sostanziale e che il foro speciale del comma 5 dell'art. 30 debba essere applicato anche ai casi disciplinati da art. 595 c.p. commessi tramite media di massa con attribuzione di fatto.
Richiamato in relazione alla procedura seguita dalla Quinta Sezione per il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale, come modalità di rimessione alla Corte quando occorre definire questioni di competenza.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le comunicazioni da effettuare in caso di trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria dichiarata competente; applicata per l'invio degli atti al Tribunale di Lecce.
Dec. Corte Costituzionale n. 150/2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte sanzionatoria (comma 4) dell'art. 30, ma non ha investito il comma 5 relativo alla competenza territoriale; ciò ha comportato la necessità di reinterpretare l'ambito di applicazione della disciplina speciale della competenza.
Massime di principio
- Quando la diffamazione è commessa mediante trasmissioni radiotelevisive e consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (foro della persona offesa), anche se gli imputati non sono i concessionari o i delegati previsti esplicitamente dal comma 1 dell'art. 30 l. 223/1990.
- La declaratoria di incostituzionalità della parte sanzionatoria dell'art. 30 (comma 4) non ha eliminato la norma sul foro speciale (comma 5); la giurisprudenza di legittimità interpreta il comma 5 come applicabile al reato comune di diffamazione (art. 595 c.p.) aggravato dall'attribuzione di fatto determinato e commesso tramite media di massa.
- In contestazioni analoghe verificare sempre: a) che l'offesa consista in attribuzione di fatto determinato; b) che il mezzo sia un media di massa (trasmissione radiotelevisiva); c) la residenza delle persone offese per individuare il foro speciale. Se presenti, tali elementi giustificano l'applicazione del foro della persona offesa.
- Se due autorità giudiziarie rifiutano entrambe di conoscere del procedimento creando stasi processuale, è ammissibile sollevare conflitto di competenza alla Corte di cassazione per risoluzione definitiva.
- Proceduralmente, una volta riconosciuta la competenza di un altro tribunale, gli atti devono essere trasmessi con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.; le parti (PM e difese) dovrebbero segnalare tempestivamente la residenza delle persone offese e ogni elemento probatorio sul mezzo di diffusione per evitare contestazioni sulla competenza.
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