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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27452/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente deduceva un errore di percezione nella valutazione, da parte della Corte di Cassazione, del contenuto della motivazione della Corte d'appello di Messina relativamente alla conversazione intercettata del 18/6/2014. In particolare, sosteneva che la Corte d'appello aveva valutato quella conversazione come indicativa di un ampliamento di un'attività lecita gia\" svolta dai Lipari nel settore della distribuzione dei farmaci (con riferimento a "FARVIMA Medicinali s.p.a." e al direttore commerciale La Scala), e non di un ingresso nel settore tramite la presentazione di tipo "mafioso" da parte dei Romeo; il ricorrente riteneva che la Corte di legittimità avesse errato nella percezione di tale motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore materiale o di fatto riconducibile all'art. 625-bis c.p.p., ma una diversa interpretazione/valutazione degli atti di causa — cioè un errore di diritto/di valutazione non sindacabile con il rimedio straordinario per errore materiale/fattuale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul perimetro dell'art. 625-bis, precisando che il rimedio vale per inesattezze formali o per svisti inequivocabili sugli atti interni, non per dispute interpretative sul significato delle motivazioni. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto a favore delle parti civili costituitesi, in quanto i loro difensori non hanno svolto attività argomentativa utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte lo interpreta restrittivamente: ammissibile per inesattezze grafico-formali o per svisti interni manifesti, ma non per divergenze di interpretazione o valutazione degli atti e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per spese processuali e per eventuali somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare il pagamento di euro 4.000,00.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale inerente l'associazione di tipo mafioso; è la fattispecie per la quale il Lipari era stato ritenuto responsabile nelle decisioni di merito richiamate dalla sentenza impugnata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata a supporto della valutazione della colpa del ricorrente nella proposizione del gravame manifestamente inammissibile.

  • Cass., Sez. U., n. 877 del 14/07/2022

    Richiamata in tema di refusione delle spese alle parti civili: per ottenere le spese in favore delle parti civili è necessario che i loro difensori abbiano svolto un contributo argomentativo utile alla decisione; mera richiesta di rigetto senza attività argomentativa non dà diritto alla refusione.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio stretto: va usato solo per errori materiali (difformità fra volontà e trascrizione) o per evidenti svisti di fatto sugli atti interni al giudizio di legittimità, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni delle motivazioni.
  • Se si contesta la lettura o la valutazione delle prove o delle motivazioni da parte della Corte di cassazione, il rimedio corretto non è il ricorso per errore materiale/fattuale, ma gli ordinari mezzi di impugnazione (se ancora esperibili) o motivare l'errore come vizio di diritto davanti agli organi competenti.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per errore di fatto occorre documentare in modo incontrovertibile la discrepanza (es. contraddizione palese tra il testo e la volontà, errori di trascrizione, omissioni manifeste), allegando elementi chiari e non deduttivi.
  • La proposizione di rimedi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • Le parti civili possono ottenere la refusione delle spese soltanto se i loro difensori svolgono un apporto argomentativo rilevante per la decisione; le mere richieste di rigetto senza contributo probatorio o argomentativo non bastano.
  • In presenza di dubbi tra errore materiale e errore di interpretazione, è opportuno chiedere consulenza difensiva specialistica e, se possibile, fissare una memoria o udienza integrativa per esibire documenti che dimostrino l'errore materiale in modo incontrovertibile.

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