Cassazione Civile, Ordinanza n. 18580/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un primo giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal lavoratore nei confronti della società datrice, all’esito del quale il tribunale aveva ordinato l’assunzione con la qualifica già goduta presso il precedente datore di lavoro, decisione poi confermata nel merito. In un successivo giudizio di merito, il lavoratore ha chiesto di essere inquadrato nel 5° livello A del CCNL Igiene Ambientale, deducendo di essere stato assunto con inquadramento inferiore (4° A). Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello ha rigettato l’appello della società ritenendo che la questione fosse coperta dal giudicato formatosi sul precedente giudizio cautelare e di merito e richiamando anche un verbale di accordo del febbraio 2012. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato non poteva estendersi al corretto inquadramento nel nuovo CCNL, mai definito nei precedenti giudizi; 2) violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione incomprensibile e mancata risposta ai motivi di appello; 3) travisamento della prova documentale e ulteriore vizio motivazionale in relazione all’Accordo sindacale del 23.2.2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei sensi esposti in motivazione, i motivi di ricorso relativi alla nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile. Ha osservato che la motivazione della corte territoriale era apodittica e non consentiva di comprendere perché il precedente provvedimento cautelare e la sentenza di merito avessero precluso anche la questione dell’inquadramento nel diverso CCNL. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del primo provvedimento cautelare da cui è nata la vicenda processuale
norma processuale utilizzata per il successivo ricorso introduttivo del giudizio di merito
invocato per contestare l’estensione del giudicato sostanziale al diverso inquadramento contrattuale
invocato per contestare la formazione del giudicato formale sul precedente giudizio
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o mancata risposta alle domande e ai motivi di appello
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza; la Corte lo collega al vizio di motivazione apparente
invocato per denunciare il travisamento della prova documentale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio di violazione di legge dedotto in ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio processuale di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 13248/2020
non è una norma, ma un precedente giurisprudenziale citato a sostegno del principio sulla motivazione apparente
art. 22232/2016
precedente delle Sezioni Unite richiamato per definire la motivazione apparente
art. 16599/2016
precedente delle Sezioni Unite richiamato sul medesimo tema
art. 9105/2017
precedente richiamato sul vizio di omessa o apparente motivazione
art. 20921/2019
precedente richiamato in tema di motivazione apparente
art. 1986/2025
precedente richiamato per affermare che la motivazione non può essere integrata con congetture
art. 4166/2024
precedente richiamato per escludere una motivazione fondata su affermazioni generali e astratte
art. 10927/2024
precedente richiamato per ribadire che la decisione non può ridursi a mera manifestazione del volere
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente alcun controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- Il giudicato non può essere affermato in modo apodittico: il giudice deve spiegare perché la precedente decisione abbia effettivamente coperto anche la specifica questione oggi controversa, soprattutto quando la parte deduce che si tratti di un diverso titolo o di un diverso contratto collettivo.
- Il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante ricorre quando la decisione, pur graficamente esistente, si limita a formule assertive o astratte e non indica gli elementi di fatto posti a base del convincimento.
- In presenza di motivi di appello pertinenti, il giudice di merito deve confrontarsi con essi in modo intelligibile; il mero richiamo a precedenti statuizioni o a documenti non basta se non è spiegato il nesso decisivo tra tali elementi e il rigetto dell’impugnazione.
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