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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27071/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa nei confronti di due coniugi, l'immobile pignorato era stato aggiudicato a un terzo. I debitori avevano chiesto al giudice dell'esecuzione di esercitare il potere di sospensione della vendita previsto dall'art. 586 c.p.c., sostenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello giusto; il giudice aveva dichiarato il non luogo a provvedere perché il decreto di trasferimento era già stato sottoscritto, sebbene non ancora depositato. I coniugi avevano allora proposto opposizione agli atti esecutivi contro tale provvedimento e contro il decreto di trasferimento. Dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio limitato ad alcuni profili, il Tribunale aveva nuovamente rigettato l'opposizione. Nel ricorso per cassazione i debitori deducevano: violazione degli artt. 101, comma 2, e 111, comma 1, Cost. e dell'art. 586 c.p.c., contestando l'interpretazione restrittiva dei presupposti per la revoca/sospensione della vendita; violazione dell'art. 586 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che elementi come l'errata identificazione catastale e la superficie effettiva dell'immobile avrebbero imposto la sospensione; violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, lamentando che avrebbero dovuto gravare sulla controparte o essere integralmente compensate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: i primi due perché diretti contro un indirizzo interpretativo già consolidato della Corte in tema di art. 586 c.p.c., che consente la sospensione della vendita solo in presenza di fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, interferenze illecite criminali, dolo scoperto dopo l'aggiudicazione o elementi conosciuti solo tardivamente da una parte e fatti propri dalle altre; i motivi terzo e quarto perché introducevano questioni di fatto già precluse o comunque non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi e non specificamente riportate nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, poiché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la parziale compensazione era legittima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    "sospendere la vendita"; "prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto"

    Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione è eccezionale e può essere esercitato solo in presenza di specifiche situazioni: fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, interferenze illecite di natura criminale, dolo del prezzo scoperto dopo l'aggiudicazione, oppure elementi conosciuti tardivamente da una parte e fatti propri dalle altre.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma sono risultate inammissibili o infondate.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché contraria a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare in modo specifico il contenuto degli atti e il loro collocamento processuale quando si deducono questioni di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non è censurabile in cassazione la scelta discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, ove nei limiti di legge.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Il giudice può disporre la compensazione parziale delle spese nei casi e nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e per la memoria depositata dalle parti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c. non può essere esercitato in base alla sola sproporzione tra valore stimato e prezzo di aggiudicazione, ma richiede presupposti ulteriori e specifici, come fatti sopravvenuti, illiceità criminale incidente sulla procedura o dolo emerso dopo l'aggiudicazione.
  • Le questioni di fatto non introdotte tempestivamente nei precedenti gradi o non specificamente riprodotte con indicazione puntuale degli atti rilevanti non sono scrutinabili in cassazione, soprattutto quando si tenta di riproporle come vizi di legittimità.
  • La censura relativa alla regolazione delle spese di lite non può tradursi in un sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito, che conserva il potere di compensazione nei limiti di legge; la condanna alle spese del soccombente resta regola, salvo motivate e consentite deroghe.
  • La deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente oggetto di discussione nei gradi di merito e sia indicato in modo specifico nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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