Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27767/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in seguito alla rinuncia all'impugnazione depositata dalla difesa il 7/03/2023. La Corte ha ritenuto la rinuncia valida e, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando parzialmente l'ordinanza custodiale del G.I.P. del 15/06/2022 solo rispetto al capo n. 3, aveva confermato la custodia cautelare per il reato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza di un grave quadro indiziario e alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione, se effettuata nelle forme di legge, comporta l'inammissibilità del ricorso; atto personale, irrevocabile e recettizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione o nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale richiamata per identificare il reato di detenzione/traffico di stupefacenti in relazione al quale è stata confermata la custodia cautelare.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Comma richiamato unitamente all'art. 73 per precisare l'aggravamento/elemento contestato che ha giustificato la conferma della custodia cautelare.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se depositata nelle forme previste, produce l'immediata inammissibilità del ricorso: il giudice non entra nel merito e non valuta i motivi dedotti.
  • La rinuncia è un atto strettamente personale: può essere fatta dalla parte o dal difensore solo se munito di procura speciale; una rinuncia valida è irrevocabile.
  • A fronte di una rinuncia valida il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella condotta impugnatoria, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità della custodia cautelare, non deve essere presentata rinuncia: la rinuncia impedisce qualsiasi sindacato di merito da parte della Corte di Cassazione.
  • Quando il provvedimento impugnato conferma la custodia per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), la Suprema Corte valuta esclusivamente i profili di diritto o di motivazione indicati nel ricorso; ma tale esame non ha luogo se il ricorrente rinuncia all'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.