Cassazione Civile, Ordinanza n. 15854/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha emesso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 contestando l’omessa presentazione della dichiarazione relativa a un fabbricato inserito in un piano di recupero. La contribuente ha impugnato l’atto e i giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza del potere di accertamento dell’ente. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell’art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente omesso di considerare il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione e, quindi, il corretto dies a quo del termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata, la controversia riguardava immobili agricoli divenuti edificabili nell’ambito di un piano di recupero e, in tale ipotesi, non sussiste l’obbligo di una nuova dichiarazione per la sola sopravvenuta trasformazione del terreno agricolo in area edificabile. Conseguentemente, il richiamo al termine di 90 giorni per la dichiarazione non era decisivo. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese, rilevando che la decisione non coincideva con la proposta di definizione anticipata per sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stata invocata come norma sul vizio deducibile in cassazione per violazione di legge
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
disciplina il termine di decadenza dell’accertamento dei tributi locali; nel caso concreto non ha condotto all’accoglimento del ricorso
art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011
prevede l’onere dichiarativo in materia IMU; la Corte ha ribadito che non sussiste quando la variazione dipende dalla sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla Corte come disciplina dell’onere dichiarativo già prevista per l’ICI, applicata in via analogica/sistematica alla fattispecie
art. 1, comma 769, L. n. 160/2019
richiamato quale disciplina successiva dell’onere dichiarativo IMU, coerente con il principio affermato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti
Massime di principio
- In materia di IMU e tributi locali, l’omessa presentazione della dichiarazione non integra un nuovo obbligo dichiarativo quando la variazione dell’imposizione dipende soltanto dalla sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale.
- Il termine decadenziale per l’accertamento dei tributi locali va coordinato con l’effettivo obbligo dichiarativo: se tale obbligo non sussiste per la specifica variazione, non può essere fatto valere un dies a quo fondato sulla mancata dichiarazione.
- La mera prospettazione della violazione di norme sul termine di presentazione della dichiarazione non è decisiva se, in base alla qualificazione giuridica del fatto, la dichiarazione stessa non era dovuta.
- Quando il ricorso per cassazione non supera il vaglio di legittimità, la Corte può rigettarlo e regolare le spese secondo le circostanze del caso, dando altresì atto dell’eventuale ulteriore contributo unificato.
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